D.P.L. di Modena – 14/02/2013 – Cassazione: Assenza ingiustificata di breve durata e licenziamento – Sentenza n° 3179 del 11 febbraio 2013
Con sentenza n. 3179 del 11 febbraio 2013 la Cassazione ha ritenuto illegittimo il licenziamento del dipendente accusato di essersi allontanato per un breve lasso di tempo (3 ore), senza una giustificazione, dal luogo di lavoro.
La Suprema Corte ha rilevato che la mancanza nella condotta del dipendente «non integrava un inadempimento di gravità tale da giustificare il licenziamento», considerata «l’oggettiva entità della durata della mancata prestazione lavorativa e della connessa assenza ingiustificata dal posto di lavoro», la «mancanza nella lettera di contestazione dell’indicazione di concreti elementi atti a connotare la condotta del dipendente in termini fraudolenti».