D.P.L. di Modena – 16/07/2013 – Agenzia delle Entrate: nessuna ritenuta per le spese sostenute dal lavoro autonomo occasionale
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 49 del 11 luglio 2013, ha chiarito che, in merito alla questione sul rimborso delle spese di viaggio, vitto, alloggio strettamente necessarie per lo svolgimento della prestazione di lavoro, nell’ambito del lavoro autonomo occasionale, non è necessario assoggettare a ritenuta alla fonte tali somme e che, parallelamente, il percipiente non è tenuto ad indicare in dichiarazione le suddette somme.
L’Agenzia prosegue nel suo chiarimento evidenziando il fatto che vi è differenza tra la determinazione del reddito di lavoro autonomo e quella del reddito di lavoro autonomo non esercitato abitualmente, in quanto sussiste un diverso criterio di imputazione delle spese sostenute per l’espletamento dell’incarico. Infatti, mentre i redditi di lavoro autonomo abituale sono costituiti dalla differenza tra i compensi percepiti nel periodo d’imposta e le spese inerenti all’esercizio dell’arte o professione effettivamente sostenute nel periodo stesso (articolo 54, comma 1 del TUIR), senza, quindi, prevedere un collegamento tra compenso e spesa sostenuta per conseguirlo, i redditi di lavoro autonomo non abituale sono determinati, proprio in ragione della loro occasionalità, tenendo conto del collegamento specifico tra compenso e spesa sostenuta per conseguirlo, in quanto deducibile nel periodo di imposta in cui sono percepiti i compensi cui dette spese si riferiscono in modo specifico (articolo 71, comma 2 del TUIR).