Diritto.it – Amministrazione pubblica e accesso ai documenti amministrativi (TAR N. 01902/2011)
L’accesso agli atti amministrativi è consentito soltanto a coloro ai quali gli atti stessi, direttamente o indirettamente, si rivolgono e che se ne possono eventualmente avvalere per la tutela di una posizione soggettiva giuridicamente rilevante, non identificabile con il generico interesse di ogni cittadino al buon andamento dell’attività amministrativa.
A norma dell’originario art. 22 della legge n. 241/90, il diritto di accesso ai documenti amministrativi viene riconosciuto “a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti”.
A seguito delle modifiche introdotte con l’art. 15 della L. 11 febbraio 2005, n. 15, la lettera b) del citato art. 22 definisce in maniera puntuale i soggetti «interessati» come “tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”.
Anche il comma 2 dell’art. 5 del regolamento di cui al D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184 stabilisce che “il richiedente deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano l’individuazione, specificare e, ove occorra, comprovare l’interesse connesso all’oggetto della richiesta, dimostrare la propria identità e, ove occorra, i propri
poteri di rappresentanza del soggetto interessato”.
Dunque, anche nell’attuale disciplina legislativa e regolamentare in materia di accesso alla documentazione amministrativa conserva piena applicazione l’assunto per cui, se è vero che l’accertamento dell’interesse all’accesso alla documentazione amministrativa va effettuato con riferimento alle finalità che il richiedente dichiara di perseguire e che non devono essere svolti al riguardo apprezzamenti circa la fondatezza o l’ammissibilità della domanda o della censura che sia stata proposta, nondimeno deve sempre sussistere un nesso logico-funzionale tra il fine dichiarato dal ricorrente medesimo e la documentazione da lui richiesta, con la conseguenza che il titolare del preteso diritto di accesso deve esporre non soltanto le ragioni per cui intende accedere alla documentazione anzidetta ma comprovare – ove necessario, anche giudizialmente – la coerenza di tali ragioni con gli scopi alla cui realizzazione il diritto di accesso è preordinato.
In definitiva, l’accesso agli atti amministrativi è consentito soltanto a coloro ai quali gli atti stessi, direttamente o indirettamente, si rivolgono e che se ne possono eventualmente avvalere per la tutela di una posizione soggettiva giuridicamente rilevante, non identificabile con il generico interesse di ogni cittadino al buon andamento dell’attività amministrativa.
- Fonte: Diritto.it