Diritto.it – Enti pubblici sanzionabili se non comunicano l’ammontare dei compensi erogati
Così ha stabilito la Corte dei conti siciliana nella sentenza n. 3488 del 26 ottobre 2011. In particolare la Corte si è pronunciata sulla fondatezza della pretesa azionata dal Pubblico Ministero concernente un’ipotesi di danno erariale connesso al pagamento in misura ridotta della sanzione irrogata a norma dell’art. 6, comma 1, del D.L. 79/1997 (conv. in L. 140/1997), per la violazione dell’art. 53, comma 11, del D.Lgs. 165/2011. Più in dettaglio, tale ultima norma prevede che entro il 30 aprile di ciascun anno, i soggetti pubblici o privati che erogano compensi a dipendenti pubblici per gli incarichi sono tenuti a dare comunicazione all’amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi dei compensi erogati nell’anno precedente.
La Corte ha ribadito che gli incarichi retribuiti sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono, invece, esclusi i compensi derivanti dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie; dalla utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali; dalla partecipazione a convegni e seminari; da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo; infine, da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita.
In caso di omissione il sistema sanzionatorio è rigoroso: infatti l’art. 6, comma 1, del D.L. 79/1997 (conv. in L. 140/1997) dispone che nei confronti dei soggetti pubblici e privati che non abbiano ottemperato alla suesposta disposizione o che comunque si avvalgano di prestazioni di lavoro autonomo o subordinato rese dai dipendenti pubblici in violazione della normativa vigente, ovvero senza autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza, oltre alle sanzioni per le eventuali violazioni tributarie o contributive, si applica una sanzione pecuniaria pari al doppio degli emolumenti corrisposti sotto qualsiasi forma a dipendenti pubblici.
Nella vicenda in esame è apparso incontroverso che, in relazione ai compensi erogati al dipendente pubblico, fosse stata omessa la comunicazione all’Amministrazione di appartenenza del medesimo, prescritta dalla legge. Nell’ambito del procedimento sanzionatorio che è seguito alla constatazione della violazione dell’obbligo di comunicazione di cui sopra, l’ente (nella fattispecie Autorità di ambito territoriale) si è avvalso della facoltà del pagamento in misura ridotta versando la somma pari ad un terzo del massimo edittale (ossia al doppio degli emolumenti corrisposti).
L’importo pagato è stato qualificato, dalla Procura agente, come esborso inutile e, come tale, integrante un danno erariale a carico dell’ente: per esso, sono stati chiamati il Presidente e l’Amministratore della Autorità di ambito territoriale ottimale, in carica al momento in cui avrebbero dovuto essere effettuate le comunicazioni.
Secondo la Corte, infatti, nel caso di enti collettivi, in mancanza della formalizzazione sulla ripartizione delle competenze, l’obbligo di effettuare la comunicazione è riferibile a quei soggetti che, per l’ufficio ricoperto, hanno il potere di amministrare e rappresentare l’ente. L’assunzione di tali uffici è indice della capacità dei soggetti chiamati a ricoprirli, di percepire la sussistenza di un obbligo di legge, previsto in una disposizione di agevolissima interpretazione e di assumere le conseguenti iniziative per assicurare il rispetto di tale obbligo. (Biancamaria Consales)
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