Diritto.it – L’IMPIEGO DELLA PEC (POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA) NEL PROCESSO CIVILE dopo la “Legge stabilità” 2012 (L. 183-2011)
1. La legge di stabilità 2012 – 2. Entrata in vigore – 3.Impiego della posta elettronica nel processo civile (art. 25 legge 183/2011)
1. La legge di stabilità 2012
La Legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012, ex legge finanziaria) è stata approvata in via definitiva dal Parlamento il 12 novembre 2011 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale 14 novembre 2011, n. 265.
In particolare, le legge prevede:
-riforma della procedura civile dando ampio spazio all’uso dei mezzi telematici e norme procedurali volte ad accelerare il processo in grado di appello
-aumento dell’età minima pensionabile a 67 anni, a partire dal 2026, per la pensione di vecchiaia;
-riduzione del debito degli enti locali;
-liberalizzazione dei servizi pubblici locali;
-delegificazione degli ordini professionali e l’abolizione delle tariffe minime; possibilità di costituire società;
-possibilità di ricollocare mediante la mobilità i dipendenti pubblici in esubero;
-aumento delle accise sui carburanti;
-decontribuzione per tre anni dei nuovi contratti di apprendistato;
-contratto di inserimento per le donne;
-misure per agevolare il telelavoro;
-cessione immobili pubblici
, i cui proventi andranno a risanare il debito pubblico;
-apprendistato: sono sospesi i contributi per i primi tre anni di apprendistato;
-part-time: clausole più flessibili ed elastiche per il contratto di lavoro part-time.
2. Entrata in vigore
A norma dell’articolo 36 della legge 183/2011, c.d. legge di stabilità, la stessa entra in vigore dal 1 gennaio 2012, salvo quanto previsto dall’articolo 33, commi 7, 9, 29, 31, 35 e 36.
Relativamente alle riforme processuali, il comma 5 dell’articolo 25 della legge 183/2011 (impiego della posta elettronica nel processo civile) dispone che le disposizioni di tale articolo si applicano decorsi 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, dunque, a partire dal 31 gennaio 2012.
Analogamente, relativamente alle norme per l’accelerazione del procedimento civile in appello, il comma 2 dell’articolo 27 della legge 183/2011 dispone l’entrata in vigore dal 31 gennaio 2012.
3. Impiego della posta elettronica nel processo civile (art. 25 legge 183/2011)
L’articolo 25, della legge 183/2011, modifica molte delle norme del codice di procedura civile, dando ampio spazio all’utilizzo della posta elettronica certificata nell’ambito del processo civile.
Tale norma entra in vigore trenta giorni dopo l’entrata in vigore della legge stessa (comma 5 dell’articolo 25 della legge 183/2011) e, dunque, dal 31 gennaio 2011.
L’articolo 25, in commento, modifica alcune norme del codice di procedura civile, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile ed infine della legge 53/1994 disciplinante la facoltà per gli avvocati di notificare gli atti civili, amministrativi e stragiudiziali.
Le modifiche al codice di procedura civile sono di seguito riportate.
E’ modificato l’articolo 125 c.p.c. , che già con le recenti riforme (legge 111/2011) prevedeva l’inserimento negli atti giudiziari del codice fiscale, della pec e numero di fax; ora l’articolo 25 della legge di stabilità precisa che, la pec da indicare negli atti giudiziari, deve essere quella ufficialmente comunicata al proprio ordine professionale.
Negli articoli 133, 134 e 136 c.p.c., relativi agli avvisi di cancelleria, sono abrogati alcuni commi, per adeguarli alla riforma telematica ed, in particolare, l’articolo 136 c.p.c. introduce anche per il cancelliere la possibilità di usare la posta certificata per le comunicazioni di cancelleria.
Relativamente alle notifiche nel corso del procedimento che a norma dell’articolo 170 c.p.c. si effettuano presso il procuratore costituito, la legge di stabilità sopprime la possibilità di autorizzare le comunicazioni telematiche per singoli atti
(cioè : ad istanza dell’avvocato, per ogni singolo giudizio, le parti potevano farsi autorizzare ad usare mezzi telematici di notifica: norma che ha avuto scarsa applicazione). Ora l’uso della pec diventa le regola.
All’articolo 183 c.p.c., relativo alla prima udienza di comparizione, è abrogato il decimo ed ultimo comma, che prevedeva che il difensore dovesse indicare il numero di fax dove voler ricevere le comunicazioni; tale norma è superata dalla previsione dell’articolo 125 che prevede l’utilizzo ed indicazione della pec in tutti gli atti giudiziari e viene, dunque, abrogata per coordinarla con la riforma in vigore dal 31 gennaio 2012.
Novità molto importane è la modifica dell’articolo 250 c.p.c. : dal 31 gennaio 2012 l’intimazione ai testimoni ad istanza dell’avocato può essere effettuata oltre che per lettera raccomandata anche a mezzo telefax e posta elettronica certificata.
E’ novellato anche l’articolo 366 c.p.c., relativo al ricorso per cassazione : “se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma , ovvero non ha indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata”, le comunicazioni sono effettuate presso la cancelleria della Corte di cassazione.
Infine è modificato l’articolo 518 c.p.c. relativo alla forma del pignoramento e, con la novella, viene attribuita forma prioritaria di trasmissione del verbale di pignoramento alla posta elettronica certificata.
Le modifiche alle disposizioni di attuazione del c.p.c. consistono nelle modifiche agli articoli 173-bis e 173 quinquies .
Gli articoli 173-bis e 173-quinquies disp.att. c.p.c., sono relativi alla procedura di espropriazione immobiliare ed anche in tal caso si attribuisce priorità all’uso della posta elettronica certificata, in subordine all’ uso della raccomandata e telefax.
Infine, l’articolo 25 della legge 183/2011 ha apportato modifiche alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, disciplinante la facoltà per gli avvocati di notificare gli atti civili, amministrativi e stragiudiziali.
A partire dal 31 gennaio 2011, tali notificazioni potranno essere effettuate, oltre che a mezzo del servizio postale, anche a mezzo della posta elettronica certificata. La notifica è effettuata a mezzo pec solo se l’indirizzo del destinatario risulta dai pubblici elenchi. Relativamente alla facoltà di eseguire direttamente la notifica (art. 4 legge 53/1994) mediante consegna di copia dell’atto nel domicilio del destinatario, nel caso in cui il destinatario sia altro avvocato o procuratore legale, la riforma aggiunge che tale notificazione, ex art. 4 legge 53/1994, deve essere effettuata a mezzo posta elettronica certificata nell’indirizzo che l’avvocato destinatario ha comunicato al suo ordine.
Autori: Antonio Revelino – Nigro Lucilla
- Fonte: Diritto.it