Dirittoscolastico.it – 16/01/2011 – Tribunale di Modica – Ordinanza del 11-01-2011 – Professori avvocati: nessuna incompatibilità
Anche il Tribunale di Modica, con argomentata ordinanza, riconosce l’insussistenza di incompatibilità tra esercizio dell’attività forense e professione docente.
Di particolare rilevanza la pronuncia qui annotata, atteso che in passato il medesimo Tribunale aveva ritenuto invece legittimo il divieto imposto dall’Amministrazione a patrocinare in cause in cui “è parte” una P.A. (a quanto è dato sapere si trattava dell’unico precedente in tal senso).
Melius re perpensa, il giudice monocratico ha osservato che secondo Cass. Sez. Unite 6 agosto 1990 n. 7951 “i docenti delle università e delle scuole pubbliche non possono essere considerati degli impiegati che esercitano un’attività che sia soggettivamente riferibile all’ente dal quale dipendono o sia comunque diretta a realizzare i fìni particolari dell’ente medesimo”.
Inoltre, che “il rapporto di impiego (ed il vincolo di subordinazione da esso derivante), come non può incidere sull’insegnamento (che costituisce la prestazione lavorativa), così, ed a fortiori, non può incidere sulla libertà richiesta dall’esercizio della professione forense” (C. Cost. 21 novembre 2006 n. 390).
Con espresso richiamo alle pronunce dei giudici di merito in subiecta materia (Tribunale di Chieti, 31 marzo 2010; Tribunale di Lanciano 6 aprile del 2010, Tribunale di Foggia, 24 maggio 2010; 20 luglio 2010; Tribunale di Chieti 30 giugno 2010 n. 508, su questo sito), anche il Tribunale di Modica ha ritenuto che il divieto di cui all’art. 1 comma 56 bis non possa estendersi al personale docente, per il quale – in ossequio al principio di specialità – “rimangono fermi i limiti e i divieti di cui al regio decretolegge 27 novembre 1933, n. 1578”.
( Avv. Francesco Orecchioni)
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Docenti di scuola di istruzione secondaria – incompatibilità all’esercizio della professione forense – controversie in cui sia parte l’Amministrazione scolastica di appartenenza – non sussiste.
L’art. 508 del D.lgs. 16 aprile 1994 n. 297 (T.U. in materia di istruzione) non fissa nessun limite rispetto all’ipotesi che l’attività professionale venga svolta a favore del personale scolastico (docente e non docente) in controversie che riguardino l’Amministrazione scolastica di appartenenza.
Ne deriva che l’esercizio dell’attività professionale svolta dal docente iscritto presso l’albo degli avvocati e munito di valida autorizzazione appare legittimo anche ove l’insegnante intenda prestare il proprio patrocinio a favore del personale scolastico (docente e non docente), in controversie in cui sia parte l’Amministrazione di appartenenza.
Il complesso normativo contemplato dall’art. 1, commi 56, 56-bis, 57, 58, 58-bis-, 59, 60, della Legge 662/1996, non appare riferibile ed applicabile all’attività professionale dei docenti, ma appare riguardare soltanto il personale pubblico non docente, con orario a tempo parziale.
Del resto, il conflitto di interessi o l’illecito accaparramento di clientela che la disposizione prevista dall’art. 1 comma 56 bis cit. mira a scongiurare costituiscono fenomeni che non appaiono nemmeno astrattamente configurabili con riguardo alla posizione funzionale del docente.
Alla luce dei superiori principi, nonché in ragione della peculiarità della posizione che il docente assume nell’ambito dell’organizzazione scolastica, si può pertanto escludere che l’esercizio dell’attività professionale, nel rispetto dei limiti specifici previsti dalla normativa (ad es., v. art. 508 T.U. istruzione), possa pregiudicare l’assolvimento degli obblighi cui il docente è tenuto nei confronti dell’Amministrazione (svolgimento del servizio di insegnamento, rispetto degli orari programmati), anche se tale attività venga prestata a favore del personale scolastico (docente e non) in giudizi in cui sia parte l’Amministrazione di appartenenza, non apparendo tale attività idonea a compromettere o condizionare l’assolvimento della prestazione lavorativa (l’attività di insegnamento) cui il docente è tenuto in forza del proprio rapporto di lavoro.