Dirittoscolastico.it – Tar Piemonte – Sentenza n. 3013-2010 – Graduatoria di Istituto – rideterminazione del punteggio – omesso invio della comunicazione di avvio del procedimento – illegittimità – sussiste – rinnovazione del procedimento di calcolo – necessità
Nell’ipotesi di rettifica del provvedimento di rideterminazione del punteggio in graduatoria, nonostante la natura vincolata di tale atto, integra la violazione degli artt. 7 e 8 l.n. 241/90 l’omesso invio della comunicazione di avvio del procedimento.
Difatti nel corso del procedimento la ricorrente avrebbe potuto dedurre elementi fattuali utili ad una più completa prospettazione della fattispecie.
Da qui la rilevanza della lesione del suo interesse alla partecipazione e l’illegittimità del provvedimento finale per violazione dell’art. 7 l.n. 241/90, con conseguente necessità per l’Amministrazione di effettuare nuovamente il procedimento di calcolo del punteggio da assegnare alla ricorrente alla luce degli elementi di fatto eventualmente da lei apportati.