Dirittoscolastico.it – Tribunale di Modica – Ordinanza del 16-02-2010 (Diritto all’assistenza del disabile (L. 104/1992) – limiti – assegnazione in sede di servizio diversa da quella di residenza – legittimità
La pretesa all’assistenza del parente disabile, non deve essere considerata in termini assolutistici, ma funzionali alla ratio sottesa alla stessa legge 104 (che è quella di garantire l’assistenza al disabile), e la stessa bene può reputarsi garantita (e, comunque, non esposta ad alcun pregiudizio) quando il familiare sia assegnato presso una sede di servizio vicina (per tale dovendosi certamente intendere quella che richiede per il suo raggiungimento pochi minuti di percorrenza attraverso gli ordinari mezzi di trasporto) a quella di residenza.
Deve pertanto escludersi la sussistenza del periculum allorquando la distanza tra le diverse sedi (quella di residenza e quella di servizio) sia tale da consentire alla parte di mantenere il ruolo di assistenza al parente disabile, senza determinare l’impossibilità o comunque lo stravolgimento del tipo di assistenza già prestata.
(Riferimenti: Cass. Sez. Unite civili, 27 marzo 2008, n. 7945)