Dottrina per il Lavoro – 06/12/2021 – Agenzia Entrate: esenti le spese sostenute dal dipendente per l’espletamento dell’attività lavorativa
Fonte: https://www.dottrinalavoro.it/
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 798 del 3 dicembre 2021, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla possibilità da parte di una Scuola, al fine di affrontare la digitalizzazione della scuola, di rimborsare al proprio personale scolastico le spese documentate e anticipate dal dipendente per l’acquisto di “dotazioni IT“, funzionali allo svolgimento della didattica che costituisce l’interesse esclusivo del datore di lavoro.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate
Ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), costituiscono reddito di lavoro dipendente «tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono».
Con la predetta disposizione viene in sostanza sancito il c.d. “principio di onnicomprensività” del reddito di lavoro dipendente, in base al quale sia gli emolumenti in denaro sia i valori corrispondenti beni, servizi ed opere offerti dal datore di lavoro ai propri dipendenti, costituiscono redditi imponibili e, in quanto tali, concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.
Ne discende, in linea generale, che tutte le somme che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore, anche a titolo di rimborso spese, costituiscono per quest’ultimo reddito di lavoro dipendente.
In relazione alla rilevanza reddituale dei rimborsi spese erogato dai datori di lavoro, si fa presente, che con la circolare 23 dicembre 1997, n. 326 è stato affermato, in generale, che possono essere esclusi da imposizione quei rimborsi che riguardano spese, diverse da quelle sostenute per produrre il reddito di competenza del datore di lavoro anticipate dal dipendente (ad esempio, per l’acquisto di beni strumentali di modico valore, quali la carta per la fotocopiatrice o la stampante, le pile della calcolatrice, etc.).
Il principio della “onnicomprensività” di reddito di lavoro dipendente, è stato ulteriormente approfondito nella risoluzione 9 settembre 2003, n. 178/E, nella quale è stato chiarito che, non concorrono alla formazione della base imponibile del dipendente: le somme che non costituiscono arricchimento per il lavoratore (ad esempio, gli indennizzi ricevuti a mero titolo di reintegrazione patrimoniale) e le erogazioni effettuate per un esclusivo interesse del datore di lavoro.
Tale prassi è stata ribadita nella risoluzione 7 dicembre 2007, n. 357/E, nella quale è stato precisato che le somme rimborsate ai telelavoristi per i costi del collegamento telefonico non sono da assoggettare a tassazione come reddito di lavoro dipendente essendo sostenute dal dipendente in telelavoro per raggiungere le risorse informatiche del datore di lavoro e, quindi, per poter espletare l’attività lavorativa.
Inoltre, le spese sostenute dal lavoratore e rimborsate dal datore in modo forfetario sono escluse dalla base imponibile “solo” nell’ipotesi in cui il legislatore abbia previsto un criterio volto a determinarne la quota che, dovendosi ritenere riferibile all’uso nell’interesse del datore di lavoro, può essere esclusa dall’imposizione (vedasi quanto previsto dall’articolo 51, comma 4, lettera a), del TUIR, relativamente all’ utilizzo promiscuo di autovetture).
Circa la modalità di determinazione dell’ammontare della spesa rimborsata, nella risoluzione 20 giugno 2017, n. 74/E, è stato affermato che qualora il legislatore non abbia provveduto ad indicare un criterio ai fini della determinazione della quota esclusa da imposizione, i costi sostenuti dal dipendente nell’esclusivo interesse del datore di lavoro, devono essere individuati sulla base di elementi oggettivi, documentalmente accertabili, al fine di evitare che il relativo rimborso concorra alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.
Nel caso di specie, secondo quanto rappresentato, il rimborso riconosciuto dall’Ente ai dipendenti per l’utilizzo dei dispositivi IT si basa su parametri oggettivi diretti a determinare i costi risparmiati dall’ente che, invece, sono stati sostenuti dal dipendente nell’espletamento della propria attività lavorativa.
Pertanto, in ragione della modalità di determinazione analitica delle somme, si ritiene che le somme erogate dall’Istante al fine rimborsare il dipendente dei costi sostenuti nell’interesse del datore di lavoro, non siano imponibili ai fini IRPEF.
Con riferimento all’applicazione dell’imposta di bollo, si osserva che detta imposta è disciplinata dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, il cui articolo 1 stabilisce che “Sono soggetti all’imposta di bollo gli atti, documenti e registri indicati nell’annessa tariffa“.
L’articolo 3 della tariffa allegata al citato decreto stabilisce che è dovuta l’imposta di bollo, fin dall’origine, nella misura di euro 16,00, per ogni foglio, per le ” Istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie dirette agli uffici e agli organi anche collegiali dell’Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, (…) tendenti ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili“.
In linea generale, quindi, le istanze rivolte alla pubblica amministrazione, che costituiscono l’atto di impulso di un procedimento amministrativo, in questo caso un rimborso spese, sono soggette all’imposta di bollo. Tuttavia, la nota 3 al citato articolo della Tariffa dispone che “Non sono soggette alla imposta le istanze concernenti rapporti di impiego prodotte dai dipendenti degli uffici controindicati alla amministrazione competente“.
Nel caso di specie, trattandosi di rimborsi relativi a spese che il dipendente sostiene non nel proprio personale interesse, si ritiene che l’istanza per ottenerne il rimborso rientri nell’ipotesi di esenzione dall’imposta di bollo contemplata dalla nota 3 all’articolo 3 della Tariffa del bollo sopra richiamata e, dunque, non sia soggetta al pagamento della stessa.
Fonte: Agenzia Entrate