Dottrina per il Lavoro – 06/12/2024 – INAIL: Tutela assicurativa degli studenti – Erogazione prestazioni sanitarie – (Contributo segnalato dal Dott. Vincenzo Sorrentino – Revisore dei Conti esterno M.I.M)
L’Inail ha pubblicato, in data 5 dicembre 2024, l’istruzione operativa del 20 novembre 2024, con la quale risponde ad alcuni quesiti in ordine alle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, in particolare prestazioni integrative riabilitative, erogabili agli studenti in caso di frequenza della scuola o istituto di istruzione durante il periodo di inabilità temporanea conseguente all’evento lesivo.
Queste le risposte dell’INAIL:
L’Istituto assicuratore è tenuto a prestare all’assicurato nei casi di infortunio previsti nel presente titolo, e salvo quanto dispongono gli artt. 72 (riguardante la facoltà dell’Inail di ridurre di 1/3 l’indennità per inabilità temporanea in caso di ricovero in un istituto di cura, esclusi gli assicurati con coniuge o figli) e 88 (riguardante la facoltà dell’Inail di disporre il ricovero dell’infortunato in una clinica, ospedale od altro luogo di cura), le cure mediche e chirurgiche necessarie per tutta la durata dell’inabilità temporanea ed anche dopo la guarigione clinica, in quanto occorrono al recupero della capacità lavorativa.
Si ricorda, inoltre, che l’articolo 11, comma 5-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ha disposto che Al fine di garantire il diritto degli infortunati e tecnopatici a tutte le cure necessarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, l’INAIL può provvedere utilizzando servizi pubblici e privati, d’intesa con le regioni interessate. L’INAIL svolge tali compiti con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza incremento di oneri per le imprese.
Pertanto, agli studenti, così come a tutti i lavoratori tutelati dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, spettano le prestazioni sanitarie anche dopo la guarigione clinica e non solo durante il periodo dell’inabilità temporanea, se il medico dell’Inail ritiene che le stesse siano necessarie al recupero della capacità “lavorativa”, ovvero al recupero dell’integrità psico-fisica dell’infortunato, indipendentemente dal fatto che prosegua o meno l’astensione assoluta dall’attività lavorativa o, nel caso specifico, dalla frequenza della scuola o istituto di istruzione.
Si tratta, peraltro, di una situazione che non riguarda solo gli alunni delle scuole, compresi quelli che frequentano i percorsi PCTO (ex alternanza scuola lavoro), ma anche gli apprendisti per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (riservato ai giovani dai 15 ai 25 anni compiuti) e quelli di alta formazione e ricerca, in quanto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 ha introdotto con l’articolo 41, comma 3, il sistema duale con conseguente operatività di tutele differenziate, a seconda che l’infortunio avvenga sul posto di lavoro oppure nella scuola/istituto/università (in questo secondo caso non spetta l’indennità di temporanea).
Peraltro, l’eventualità che lo studente riprenda a frequentare la scuola prima della guarigione clinica è frequente, ad esempio in caso di fratture o traumi che non impediscano di seguire le lezioni o sostenere gli esami.