Dottrina per il Lavoro – 09/06/2017 – Cassazione: trasferimento di lavoratore che fruisce della legge n. 104/1992
Con sentenza n. 12729/2017, la Corte di Cassazione ha affermato che il trasferimento di un lavoratore che fruisce della legge n. 104/1992 per assistere un familiare disabile, anche convivente, è possibile in caso di accertata soppressione del posto di lavoro per giustificate ragioni organizzative.
La Suprema Corte la stabilito che “la disposizione dell’art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992 laddove vieta di trasferire, senza consenso, il lavoratore che assiste con continuità un familiare disabile convivente, deve essere interpretata in termini costituzionalmente orientati in funzione della tutela della persona disabile, sicche il trasferimento del lavoratore è vietato anche quando la disabilità del familiare che assiste, non si configuri come grave”.
Tutto questo, prosegue, la Corte a condizione che il datore, sul quale incombe l’onere della dimostrazione, non provi “la sussistenza di esigenze aziendali effettive e urgenti, insuscettibili di essere altrimenti soddisfatte”.