Dottrina per il lavoro – 11/12/2017 – Articolo: il vademecum delle nuove Prestazioni Occasionali
Pubblicato il 11 Dic 2017
approfondimento di Roberto Camera – Funzionario dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro
“Dal 23 giugno scorso sono entrate in vigore le nuove prestazioni occasionali che hanno sostituito il lavoro accessorio, abrogato dalla legge n. 49 del 20 aprile 2017 e che terminerà i propri effetti il 31 dicembre 2017.
Visto l’alto interesse dimostrato per questa tipologia contrattuale, altamente flessibile, è il caso di riepilogare le disposizioni normative e le successive interpretazioni amministrative intervenute in questi mesi. Parliamo della circolare Inps n. 107/2017 e della circolare n. 5/2017 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Preliminarmente è il caso di evidenziare come le nuove prestazioni occasionali non abbiano nulla a che vedere con le prestazioni autonome occasionali disciplinate dall’art. 2222 c.c., per le quali continua ad applicarsi la normativa di riferimento.
La differenza attiene essenzialmente alla professionalità prevista in capo al collaboratore autonomo occasionale, il quale si impegna a compiere un’opera o un servizio prevalentemente attraverso il proprio lavoro e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. In pratica, il prestatore d’opera svolge la propria attività lavorativa con le seguenti caratteristiche:
completa autonomia gestionale, nessun coordinamento con il committente e nessuna continuità nella esecuzione della prestazione. Viceversa, le nuove prestazioni occasionali sono state tipizzate dal legislatore “prescindendo … da una classificazione preventiva sulla natura autonoma o subordinata delle stesse”. Con ciò, evidenziando il fatto che la prestazione può avvenire sia in forma autonoma che in forma subordinata indipendentemente dall’attività effettuata dal lavoratore.
Rispetto all’abrogato lavoro accessorio, numerosi sono i limiti e i divieti predisposti dal legislatore per evitare un uso improprio di questa tipologia contrattuale ed abusi che, sicuramente, sono stati perpetrati con la precedente disciplina..”….continua la lettura