Dottrina per il Lavoro – 18/09/2019 – Articolo: Periodi non coperti da contribuzione: esercizio della facoltà di riscatto
Fonte: http://www.dottrinalavoro.it/
approfondimento di Massimiliano Arlati e Luca Barbieri – Studio Arlati Ghislandi
Estratto dal n. 34-35/2019 di Diritto & Pratica del Lavoro (Settimanale IPSOA)
“Con l’entrata in vigore del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2019, n. 26, il legislatore ha inteso ampliare e agevolare, in taluni casi in via sperimentale e solo temporaneamente, la possibilità di “consolidare” la posizione previdenziale, perché possa essere garantita al lavoratore che intenda avvalersi del riscatto una maggiore continuità della stessa e una più estesa copertura temporale.
Con circolari 24 luglio 2019, n. 105 e 25 luglio 2019, n. 106 (oggetto del presente intervento), l’Inps ha da ultimo offerto, ad integrazione degli approfondimenti già resi noti con circolare 5 marzo 2019, n. 36 e con messaggio 19 aprile 2019, n. 1609, ulteriori precisazioni in ordine all’istituto del riscatto alla luce delle modificazioni apportate all’impianto normativo a decorrere dal 29 gennaio 2019 con riferimento a:
a) il riscatto per periodi non coperti da contribuzione (articolo 20, commi 1-5, D.L. 28 gennaio 2019, n. 4), misura sperimentale percorribile – sino al 31 dicembre 2021 – dal lavoratore iscritto all’assicurazione generale obbligatoria (AGO) per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335, a condizione che risulti privo d’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non sia già titolare di un trattamento di pensione;
b) il riscatto dei corsi universitari di studio valutati nel sistema contributivo (articolo 2, comma 5-quater, D.Lgs. 1997, n. 184);
c) riscatto operato mediante il Fondo di solidarietà (articolo 22, comma 3, D.L. 4 gennaio 2019, n. 4).
Ove non diversamente precisato, i riferimenti normativi contenuti nel presente intervento si intendono volti al D.L. 28 gennaio 2019, n. 4. ”…continua la lettura