Dottrina per il Lavoro – 23/09/2017 – Articolo: Lavoro occasionale: stessa definizione ma tipologie diverse
Pubblicato il 21 Set 2017
Approfondimento di Eufranio Massi per Generazione Vincente
Il nostro Legislatore ha chiamato, sostanzialmente, con lo stesso nome tipologie contrattuali che afferiscono all’area della subordinazione ed a quella del lavoro autonomo: mi riferisco al contratto di lavoro occasionale, il c.d. “PrestO” di cui parla l’art. 54-bis della legge n. 96/2017 ed al lavoro autonomo di tipo occasionale di cui parla l’art. 2222 c.c. .
La riflessione che segue vuole mettere in evidenza le profonde differenze che caratterizzano i due contratti, cosa che ritengo abbastanza importante per le imprese ed i professionisti che operano nel mondo del lavoro anche per le conseguenze che potrebbero rivelarsi particolarmente perniciose in caso di un utilizzo “distorto” del contratto d’opera, sia sotto l’aspetto dei provvedimenti che potrebbero essere adottati dagli organi di vigilanza a seguito di accessi ispettivi che, in caso di contenzioso, con le decisioni del giudice di merito.
Ma andiamo con ordine cominciando ad identificare le caratteristiche del contratto occasionale, rispetto al quale non mi soffermerò sui contenuti della circolari n. 107/2017 dell’INPS e n. 5/2017 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro sulle quali ho già avuto modo di esprimermi, diffusamente, in recenti riflessioni.
“PrestO” presenta tutte le caratteristiche del rapporto di lavoro subordinato che si deve svolgere nei limiti economici sotto elencati per prestazioni economiche saltuarie e di ridotta entità. I “tetti” individuati dal Legislatore sono:”….continua la lettura