Dottrina per il lavoro – 26/09/2019 – Agenzia Entrate: data della fattura elettronica per le prestazioni di servizi
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 389 del 24 settembre 2019, fornisce risposta ad un quesito in merito alla data della fattura elettronica da prevedere per le prestazioni di servizi, allorquando tale fattura risulta essere il complessivo di prestazioni effettuate durante il mese.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Nel caso prospettato, si è in presenza di una fattura che documenta più prestazioni rese nel mese, il cui momento impositivo (ossia quello nel quale la prestazione si considerata effettuata e, di conseguenza, l’imposta si rende esigibile) coincide con l’emissione della fattura stessa, che costituisce anche la data da indicare nel relativo campo del file.
Questo un esempio:
- 10 settembre 2019 data emissione primo DDT di reso lavorato;
- 20 settembre 2019 data emissione secondo DDT di reso lavorato;
- 28 settembre 2019 data emissione terzo DDT di reso lavorato;
- 30 settembre 2019 compilazione fattura elettronica, esponendo, nel campo “data” della sezione “dati generali” del file fattura, lo stesso giorno (30 settembre 2019), con invio allo SdI entro i dodici successivi.
La relativa imposta confluisce nel calcolo della liquidazione di tale mese (settembre 2019). Se la fattura viene emessa in una data diversa rileva sempre, ai fini dell’esigibilità, la data indicata nel documento.
Fonte: Agenzia Entrate