Dottrina per il Lavoro – 28/07/2017 – Cassazione: danno a seguito di prestazione lavorativa
Con sentenza n. 18586 del 26 luglio 2017, la Corte di Cassazione ha affermato che il datore di lavoro è tenuto ad adibire ad altre mansioni il lavoratore che sia stato riconosciuto parzialmente idoneo a svolgere la propria attività.
Sul datore di lavoro grava l’onere di dimostrare l’inesistenza di queste mansioni compatibili con lo stato di salute. Per quel che riguarda, invece, il danno invocato dal lavoratore, privato dello svolgimento di qualsiasi mansione, lo stesso non può essere liquidato, in via presuntiva, ma deve essere richiesto e provato dal dipendente che deve dimostrare il peggioramento delle proprie condizioni di vita, sia nel contesto relazionale che in quello familiare.