Dottrina per il Lavoro – 31/10/2017 – Articolo: Le sanzioni nelle nuove Prestazioni Occasionali
articolo di approfondimento di Eufranio Massi per il n. 10 della rivista “Sintesi”
“Con la circolare n. 5 del 9 agosto 2017, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito alle proprie strutture territoriali le prime indicazioni operative finalizzate a sanzionare i comportamenti di chi usa le nuove prestazioni occasionali previste dall’art. 54-bis della Legge n. 96/2017 in modo difforme da quanto previsto dalla norma.
L’analisi che segue, lungi dal soffermarsi sulle caratteristiche di questa nuova figura introdotta nel nostro ordinamento, esaminerà quanto la nota dell’INL afferma in ordine alla tracciabilità delle prestazioni ed all’apparato sanzionatorio.
Ma, andiamo con ordine, ricordando che la circolare è stata emanata, dopo aver ricevuto l’avallo dell’Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro, cosa che comporta una piena condivisione della struttura di vertice ministeriale in ordine alle interpretazioni fornite.
La Pubblica Amministrazione
Dopo aver sottolineato che le prestazioni sono tracciate attraverso una apposita comunicazione da inviare alla piattaforma informatica dell’Inps, direttamente o con l’ausilio di professionisti “ex lege” n. 12/1979 o patronati (questi ultimi soltanto per le famiglie), utilizzando anche i centri di contatto predisposti dall’Istituto, la nota dell’Ispettorato, afferma, a mio avviso incomprensibilmente, anche perché il concetto è ripetuto in un passaggio successivo, che tale obbligo non riguarda le Pubbliche Amministrazioni.
Ma quale è la disposizione da cui trova origine questo convincimento?
Non è dato sapere anche perché le uniche differenze che distinguono tali soggetti pubblici (che sono quelli evidenziati nell’art. 1, co. 2, del D.lgs. n. 165/2001) riguardano (co. 7) l’assenza del limite dimensionale dei cinque dipendenti a tempo indeterminato, il rispetto dei vincoli finanziari relativi alle spese di personale e le esigenze temporanee ed eccezionali riscontrabili in alcune attività progettuali per soggetti emarginati, poveri, disabili, per attività solidaristiche e per l’organizzazione di manifestazioni culturali, sociali, sportive o di natura caritatevole.
Come si vede, non c’è alcuna norma che eviti la comunicazione preventiva a carico delle Amministrazioni Pubbliche (come deve essere), né, d’altra parte, ce n’è qualcun’altra che parli di comunicazione “ex post” come avviene per le prestazioni occasionali rese all’interno della famiglia. Si dirà: ma le Pubbliche Amministrazioni ne faranno talmente poche che forse non valeva la pena inserirle nella piattaforma. È una risposta che si commenta da sé.”…continua la lettura