Dottrina per il Lavoro/DPL di Modena – 05/02/2016 – La depenalizzazione dei mancati versamenti contributivi (a cura di Roberto Camera)
Il Governo ha pubblicato il decreto legislativo n. 8/2016 con il quale, tra le altre cose, ha previsto la depenalizzazione parziale del reato per mancato versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali.
La norma, che entra in vigore dal 6 febbraio 2016, prevede due tipologie sanzionatorie:
- in caso di omissione al versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali, per un importo massimo di 10.000,00 euro, si pagherà una sanzione amministrativa da 10.000,00 a € 50.000,00 euro. Per evitare la sanzione, l’azienda dovrà versare, entro 3 mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’accertamento della violazione, i contributi omessi.
- in caso di omissione al versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali, per un importo superiore a 10.000,00 euro, resta l’illecito penale che prevede la reclusione fino a 3 anni e una multa fino a lire 1.032,00 euro. Per evitare l’illecito penale l’azienda dovrà versare, entro 3 mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’accertamento della violazione, i contributi omessi.
Questa la norma di riferimento, prevista dall’art. 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8/2016 che ha riscritto l’art. 2, comma 1 bis, del Decreto Legge n. 463/1983, convertito, con modificazioni nella legge n. 638/1983.
“L‘omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a 10.000 euro l’anno è punito con la reclusione fino a 3 anni e con la multa fino a 1.032 euro. Se l’importo omesso non è superiore a 10.000 euro annui, si applica la sanzione amministrativa da euro 10.000 ad euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro 3 mesi dalla contestazione o della notifica dell’avvenuto accertamento della violazione“.