Euroedizioni – 08/0/2014 – Pensionamenti aventi effetto dal 1/9/2014
Il MIUR ha pubblicato il D.M. 1058 del 23 dicembre 2013 e la circolare applicativa n° 2855, di pari data, inerenti alle disposizioni dei pensionamenti con decorrenza 1/9/2014. Il personale interessato dovrà presentare domanda entro il 7 febbraio 2014 per la cessazione dal servizio dal 1 settembre 2014. Per i dirigenti scolastici il termine è il 28 febbraio 2014 come previsto dalle norme del CCNL dell’area V della dirigenza.
La domanda, compreso quella con contestuale richiesta di part-time, dovrà essere compilata come lo scorso anno attraverso le istanze on-line (POLIS).
Le segreterie scolastiche devono, per il personale che manifesti la volontà di cessare dal servizio, provvedere a:
• registrazione dell’utente alla procedura Polis, sì che costui possa ricevere le credenziali di accesso direttamente sulla casella di posta elettronica;
• aggiornare il provvedimento di carriera, emesso ai sensi del CCNL 23/01/2009 e CCNL 04/08/2011, con sviluppo della progressione di ,carriera al 01/07/2010 (indennità di vacanza contrattuale) o maturazione della posizione stipendiale successiva (per chi ne ha diritto) alla data del 01/01/2012.
Requisiti per il diritto al pensionamento al 31 dicembre 2011 (Requisiti ante Fornero)
La Legge n. 214 del 27 dicembre 2011 (così detta Legge Fornero) ha modificato i requisiti di accesso al trattamento pensionistico facendo salvo però il diritto all’applicazione della precedente normativa per coloro che avevano maturato i previsti requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2011.
I requisiti necessari per l’accesso al trattamento pensionistico secondo la precedente normativa sono:
VECCHIAIA
· 65 anni di età anagrafica – requisito per uomini e donne
· 61 anni di età anagrafica – requisito di vecchiaia facoltativo esclusivamente per le donne
ANZIANITA’
· 40 anni di contribuzione – requisito della massima anzianità contributiva
QUOTA
· 60 anni di età e 36 anni di contribuzione – quota 96
· 61 anni di età e 35 anni di contribuzione – quota 96
Per raggiungere la “quota 96” si possono sommare ulteriori frazioni di età e contribuzione (esempio: 60 anni e 4 mesi di età anagrafica con 35 anni e 8 mesi di contribuzione).
Per le sole donne resta in vigore fino al 31 dicembre 2015 la norma prevista dall’art. 1 comma 9 della Legge 243/2004, che consente l’accesso alla pensione con 57 anni di età anagrafica e 35 anni di anzianità contributiva.
Il pensionamento è consentito dall’1/9/2014 a condizione che il requisito di età e contribuzione sia stato maturato entro il 31 dicembre 2013 e che venga esercitata l’opzione per il calcolo della pensione col sistema contributivo.
Nuove regole per l’accesso al regime pensionistico come regolate dalla Legge 214 del 22 dicembre 2011 (Riforma Fornero)
Per conseguire la pensione di anzianità e la pensione anticipata i nuovi requisiti dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2014 sono i seguenti:
Pensione di vecchiaia per uomini e donne con almeno 20 anni di contributi
· 66 anni e 3 mesi compiuti entro il 31 agosto 2014 (collocamento a riposo d’ufficio)
· 66 anni e 3 mesi con possibilità del perfezionamento del requisito entro il 31 dicembre 2014
Pensione anticipata all’età di 62 anni:
· per le donne si potrà richiedere conseguendo, entro il 31 dicembre 2014, e senza nessun arrotondamento, 41 anni e 6 mesi di anzianità contributiva;
· per gli uomini si potrà richiedere conseguendo, entro il 31 dicembre 2014 e senza nessun arrotondamento, 42 anni e 6 mesi di anzianità contributiva;
E’ altresì prevista la possibilità, avendo il requisito contributivo, di accedere alla pensione anticipata prima dei 62 anni di età incorrendo però in una penalizzazione sul calcolo della pensione, salvo nel caso in cui la contribuzione derivi da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l’assolvimento del servizio militare, per infortunio, per malattia, periodi per i congedi parentali di maternità e paternità, donazione di sangue e emocomponenti e cassa integrazione guadagni ordinaria.
- Fonte: http://www.euroedizioni.it