Euroedizioni – 13/05/2014 – Spezzoni fino a 6 ore non assegnabili a docenti di scuola primaria a TI
Con Deliberazione n. 50/2014 del 20/03/2014, la Corte dei Conti del Piemonte, affrontando il caso di un dirigente scolastico di istituto comprensivo che aveva assegnato a docente a tempo determinato l’incarico di docenza per n. 4,5 ore settimanali alternative all’insegnamento della religione cattolica, ha dichiarato non ammissibile tale assegnando.
La Corte dei Conti, facendo un excursus della normativa di merito, ha evidenziato: “Alla luce delle superiori considerazioni, appare ragionevole ritenere che l’articolo 1, comma 4, del decreto ministeriale 13 giugno 2007 e la circolare MIUR 1878 del 31 agosto 2013, laddove prevedono il limite delle “24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo”,intendano escludere la possibilità di superare, nell’assegnazione delle ore o frazioni di ore fino a 6, le complessive 24 ore settimanali. Tali ore, pertanto, potrebbero essere assegnate come ore eccedenti solo nelle scuole secondarie, dove l’orario d’obbligo è di 18 ore settimanali(attribuendo fino ad un massimo di 6 ore si arriverebbe al limite delle 24 settimanali). Di contro, tale possibilità risulterebbe preclusa nelle scuole primarie laddove l’orario d’obbligo è già fissato in 24 ore settimanali: in tali casi, sarà necessario percorrere le altre opzioni offerte dalla disciplina di conferimento delle supplenze, secondo l’ordine imposto dalla medesima”.