Euroedizioni – 22/01/2015 – SPLIT PAYMENT – L’IVA SULLE FATTURE DEI FORNITORI LA DOVRANNO VERSARE LE SCUOLE
Tra le novità recate dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di Stabilità 2015) vi è anche lo SPLIT PAYMENT, vale a dire il versamento dell’IVA sulle fatture dei fornitori operato direttamente dalla stessa amministrazione.
Split vuol dire spaccare/rompere e, nel gergo degli economisti aziendali, indica un’operazione di scissione. La legge di Stabilità per il 2015 introduce lo split payment, che prevede il pagamento dell’IVA direttamente all’Erario da parte dell’ente pubblico. In base allo split payment, da un punto di vista finanziario, l’operazione viene “spaccata” in due e, di conseguenza, la PA:
- versa al suo fornitore l’importo della fattura relativa alla cessione o alla prestazione al netto dell’IVA;
- provvede a versare l’importo dell’IVA direttamente all’Erario con termini e modalità che verranno stabiliti da un apposito decreto.
In attesa che venga emanato il decreto del MEF attuativo, previsto entro marzo 2015, le amministrazioni metteranno da parte le somme trattenute a titolo di iva sulle fatture dei fornitori che successivamente provvederanno a versare, alternativamente, secondo una delle seguenti modalità:
- a) utilizzando un distinto versamento dell’IVA dovuta per ciascuna fattura la cui imposta è divenuta esigibile;
- b) in ciascun giorno del mese, con un distinto versamento dell’IVA dovuta considerando tutte le fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile in tale giorno;
- c) entro il giorno 16 di ciascun mese, con un versamento cumulativo dell’IVA dovuta considerando tutte le fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile nel mese precedente.
Per quanto riguarda l’acquisto di giornali, riviste e libri, la fattura, se eventualmente emessa, perché non obbligatoria, dovrà essere liquidata per l’intero importo, senza effettuare alcuna scissione dell’IVA, in quanto al versamento dell’IVA è tenuto l’Editore, forfettariamente e per una percentuale del 4%, ai sensi dell’art.74 lett. c) del DPR n.633/1972.
Soggetti interessati allo split payment sono tutti i fornitori della pubblica amministrazione che dal 1 gennaio 2015 pur avendo emesso regolare fattura con addebito di Iva, incasseranno solo l’imponibile.
Per quanto riguarda la gestione contabile delle operazioni, il fornitore emetterà fattura, per le operazioni poste in essere a partire dal 1° gennaio 2015, con la rivalsa dell’IVA, indicando che tale imposta non verrà mai incassata ai sensi dell’art. 17-ter, D.P.R. n. 633/1972 (split payment); l’imposta indicata in fattura verrà regolarmente registrata in contabilità dal cedente, e andrà stornata o contestualmente alla registrazione della fattura o con un’apposita scrittura dal totale del credito accesso verso l’ente pubblico.
Per pubblica amministrazione si intendono tutti gli enti indicati nell’art. 6, 5 c. Dpr 633/72 tra cui le Camere di commercio, gli enti ospedalieri, aziende sanitarie locali, Università ed anche le istituzioni scolastiche.
Saranno infatti la stesse istituzioni scolastiche a versare l’Iva all’Erario invece che al fornitore.
In ogni caso:
- il meccanismo dello split payment non si applicherà ai compensi delle prestazioni di servizi assoggettati a ritenuta IRPEF; i professionisti, pertanto, continueranno ad esercitare la rivalsa dell’IVA per le prestazioni rese nei confronti della Pubblica amministrazione;
- i fornitori degli enti pubblici ai quali si applica il nuovo regime saranno ammessi al rimborso prioritario dell’IVA di cui all’art. 38-bis, comma 9, D.P.R. n. 633/1972, limitatamente all’eccedenza detraibile derivante dalle operazioni soggette allo split payment.
Il Mef ha precisato, in un comunicato stampa del 9/1/2015, che lo Split payment P.A. si applica alle fatture emesse a partire da 1/1/2015 per le quali l’esigibilità dell’imposta si verifichi successivamente alla stessa data, mente le fatture emesse nel 2014 continuano a soggiacere al regime naturale dell’esigibilità differita di cui all’art.6, comma 5 del dpr n.633 /72.