Euroedizioni – 28/07/2010 – Disposizioni applicative contrattazione integrativa
Con la circolare n. 7 del 13 maggio 2010, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale in data 15 luglio 2010 il dipartimento per la Funzione Pubblica fa un excursus sull’applicazione del D.L.vo n.150/2009 ed in particolare fornisce indicazioni per quanto concerne gli adempimenti in materia di contrattazione integrativa.
La circolare chiarisce soprattutto quali norme del Decreto n.150 devono ritenersi di immediata applicazione e quali invece entreranno in vigore a seguito del rinnovo del contratto collettivo di comparto. Considerato però il blocco della contrattazione collettiva operato dal Decreto Legge n.78/2010, in corso di approvazione, è chiaro che la parte più innovativa del decreto n.150, quella relativa ai premi e al merito, potrà trovare applicazione non prima di tre anni.
In materia di contrattazione integrativa la circolare riepiloga gli adempimenti già presenti nella legge e di cui le istituzioni scolastiche devono farsi carico fin dal prossimo settembre.
In particolare viene ricordato che i contratti integrativi devono essere corredati da una relazione illustrativa che si aggiunge alla relazione tecnico-finanziaria redatta dal Direttore SGA, in cui devono essere evidenziati i riflessi delle decisioni sulla ripartizione dei compensi sulla produttività e l’efficienza dei servizi erogati. In attesa che il Ministero dell’economia predisponga uno schema tipo di relazione si potrà continuare a fare uso di una relazione a schema libero. Soprattutto la circolare in questione richiama il rispetto delle norme del Decreto 150 per quanto concerne le materie riservate alla contrattazione e le materie escluse in quanto di esclusiva competenza dell’amministrazione. In altre parole, la contrattazione integrativa non può contenere norme sulla organizzazione degli uffici, non solo le norme di macro organizzazione che già in precedenza erano state escluse dalla giurisprudenza, ma anche le norme di micro organizzazione degli uffici. La contrattazione si deve svolgere su tutto ciò che riguarda il rapporto di lavoro, mentre l’organizzazione del servizio è materia coperta da riserva di legge e, in quanto tale, di competenza esclusiva dell’amministrazione.
La contrattazione integrativa per quanto riguarda il recepimento delle norme dettate dal decreto n.150 in materia di premialità, non potrà trovare applicazione per quanto riguarda i docenti, in quanto non ancora attuato il sistema di misurazione della performance, mentre per quanto concerne il personale ATA si dovrà fare riferimento ai principi ispiratori del nuovo sistema di valutazione, fra i quali vengono esplicitamente ricordati “selettività e differenziazione” e comunque “sulla base dei risultati conseguiti”.
I contratti integrativi, come in passato, devono essere sottoposti al parere dei revisori per il controllo di compatibilità finanziaria ed inoltre appena concluso l’iter della sottoscrizione definitiva devono essere inviati, per via telematica, entro cinque giorni, all’ARAN ed al CNEL.circolare n.7/2010