Euroedizioni.it – 07/12/2010 – Illegittimo il recupero delle frazioni orarie oggetto di riduzione.
Con sentenza n. 126/2010 il Tribunale di Saluzzo si è espresso in merito al ricorso presentato da insegnanti di un istituto secondario di 2° grado avverso la delibera con cui il Consiglio d’Istituto imponeva il recupero di 9° minuti in più rispetto alle 18 ore contrattualmente previste, a motivo che di un orario scolastico che prevedeva lo svolgimento di tutte le ore di lezione di 50 minuti ciascuna, a causa dell’incompatibilità dell’orario dei mezzi di trasporto utilizzati dagli alunni, prevalentmente pendolari. I docenti richiamavano allo scopo le circolari ministeriali n. 243/1079 e n. 192/1980 che disciplinano l’orario di lezione e la possibilità di una eventuale riduzione in casi particolari, con particolare riguardo alla prima, che esclude l’obbligo per i docenti di recuperare le frazioni orarie oggetto di riduzione.
Il Consiglio d’Istituto aveva deciso di non fare recuperare solo 90 dei 180 minuti di attività non svolta partendo dal presupposto che la riduzione dell’orario fosse legata ai motivi di trasporto si riferisse alla prima, alla penultima e all’ultima ora del mattino e non già alle ore intermedie.
Il Tribunale ha accolto il ricorso dei docenti, ha dichiarato illegittima la delibera del Consiglio d’Istituto, ha sentenziato che i ricorrenti non sono tenuti al recupero delle ore non lavorate e ha condannato l’Istituto Superiore al risarcimento dei periodi lavorati in più.
Questa la motivazione: “La circolare 192/80 va interpretata alla luce della circolare 243/1979, di cui integra il contenuto; essa infatti contiene un’espressa conferma delle disposizioni della circolare n. 243/79, compresa quella relativa all’esclusione dell’obbligo di recuperare le frazioni orarie oggetto di riduzione: è pertanto logico ritenere che l circolare 192/80, nell’autorizzare la riduzione dell’orario delle lezioni anche in ipotesi non contemplate dalla circolare 243/79, abbia esteso anche alle nuove ipotesi di riduzione di orario l’esenzione dall’obbligo del recupero delle frazioni orarie non lavorate prevista dalla circolare 243/79. Si deve quindi ritenere che i ricorrenti non avessero l’obbligo di recuperare le ore non lavorate per effetto della riduzione dell’orario delle lezioni”.