Euroedizioni.it – 21/06/2012 – Anche in assenza di handicap grave, il sostegno deve essere congruo
Con sentenza n. 5551 del 16 giugno 2012, il Tar Lazio ha il ricorso di due genitori che contestavano il provvedimento del dirigente scolastico di una scuola primaria, che assegnava al loro figlio solo 5 ore di sostegno.
Il Tribunale ha rilevato che: “ancorché il figliolo dei ricorrenti non rientri nella situazione di handicap qualificato come grave ai sensi dell’art. 3, comma 3 della L. n. 104 del 1992 quanto piuttosto in quella di cui all’art. 3, comma 1 della medesima legge, tuttavia la eliminazione dal mondo giuridico dei due commi 413 e 414 dell’art. 2 della L. Fin. n. 244 del 2007 impone all’amministrazione di valutare in relazione alla situazione di gravità dell’handicap da cui sia affetto il fanciullo la possibilità di completare il suo percorso formativo con il sostegno di un insegnante ad hoc, nella considerazione che egli è iscritto alla seconda elementare e quindi si trova all’inizio del percorso di apprendimento scolastico”.
Da qui l’esortazione all’amministrazione scolastica di valutare la possibilità per l’alunno di fruire di un numero di ore di sostegno superiore a quelle origina rimanete previste.
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