Euroedizioni.it – 22/11/2010 – Chiarimenti INPDAP per il calcolo della prima e seconda quota TFS.
Lo Snals ha richiesto all’INPDAP “precisazioni ed integrazioni alla propria circolare n. 17/2010 in merito alla valutabilità in seconda quota TFS ovvero quella derivante dall’anzianità maturata a partire dal 1° gennaio 2011, di emolumenti corrisposti al personale della scuola utili ai fini del TFR e non anche ai fini del calcolo della buonuscita, quali il compenso individuale accessorio del personale ATA, la retribuzione professionale docente e l’indennità di direzione”.
Con nota n 15632 del 16 novembre, l’INPDAP ha chiarito che:
• il comma 10, art. 12, della legge n. 122 del 2010 non ha disposto un passaggio dal regime TFS a quello TFR ma ha introdotto una nuova modalità di calcolo dei trattamenti di fine servizio, lasciando immutata la natura giuridica di tali trattamenti;
• continuano, pertanto, ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni del DPR n. 1032/1973, ivi comprese quelle relative all’individuazione delle voci retributive utili nonché quelle disposizioni che stabiliscono quale debba essere la base di calcolo dell’indennità di buonuscita;
• ai fini del calcolo sia della prima che della seconda quota TFS, di conseguenza, la base di calcolo è costituita dall’ ottanta per cento della retribuzione stabilita utile dallo stesso DPR n. 1032/1973, nonché da ulteriori norme o atti aventi forza di legge;
• sulla base di quanto esposto, il compenso individuale accessorio, la retribuzione professionale docente e l’indennità di direzione non sono emolumenti utili ai fini della determinazione della prestazione, ivi compresa la seconda quota TFS.