Euroedizioni.it – 31/08/2010 – Ragazzo dislessico promosso d’ufficio dal TAR, ma un anno dopo.
Singolare ma anche esemplare la sentenza del TAR Lazio (n. 31203 del 23 agosto) che ha promosso d’ufficio un ragazzo di seconda media affetto da dislessia e bocciato dal Consiglio di classe a causa delle diverse insufficienze, pur essendo in possesso delle certificazioni che ne riconoscevano la condizione di DSA, certificazioni che, evidentemente, i docenti non avevano ritenuto di tenere in considerazione.
Per il TAR “il consiglio dei docenti deve tenere espressamente conto, in sede di formulazione del giudizio finale, di tutti gli altri elementi di valutazione imposti dalla legge, diversi da quello prettamente tecnico dell’esito dei risultati tecnici conseguiti”.
La sentenza del TAR, peraltro inutile perché giunge con una anno di ritardo, anticipa una legge specifica da tempo bloccata in Parlamento. In ogni caso il pronunciamento del TAR fa scuola perché ribadisce che, anche in assenza di una specifica disposizione legislativa, i disturbi specifici di apprendimento devono essere opportunamente considerati nella valutazione degli alunni che ne sono affetti, come del resto sollecitato dallo stesso ministero nel momento in cui ha raccomandato, in presenza di alunni con DSA, l’adozione di strumenti didattici e di misure dispensative.