Flcgil – 06/10/2010 – Approvata la legge sui Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA)
Recentemente, la VII Commissione del Senato, ha approvato all’unanimità, in sede deliberante, e perciò in via definitiva, la legge: “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”.
Tali disturbi, presenti in molti alunni, causano notevoli disagi e insuccessi scolastici, ma spesso non vengono riconosciuti.
È senz’altro utile perciò che l’art. 1 del testo sia dedicato al “Riconoscimento e definizione di dislessia, disgrafia e discalculia” e sono lodevoli le finalità dichiarate all’art. 2, a cominciare dalla prima che tutte le riassume: “garantire il diritto all’istruzione e i necessari supporti agli alunni con DSA”
L’art 3 delinea un corretto e opportuno percorso di diagnosi e riabilitazione; al comma 1 si afferma: “E’ compito delle scuole attivare interventi tempestivi idonei a individuare i casi sospetti di DSA” e al comma 2 si prevede che”Per gli alunni che, nonostante adeguate attività di recupero e di riabilitazione delle capacità fonologiche, presentano persistenti difficoltà, la scuola trasmette opportuna comunicazione alla famiglia”.
Inevitabili però, avendo ben presenti le condizioni in cui versa la scuola italiana oggi, primi dubbi sulla effettiva applicabilità del testo.
L’art. 4, “Formazione nella scuola”, apre una prospettiva fondamentale: “Al personale docente e dirigenziale… è assicurata una adeguata formazione…” che “deve garantire una conoscenza approfondita delle problematiche relative alle DSA, una sensibilizzazione per l’individuazione precoce e la capacità di applicare strategie didattiche adeguate”. Siamo d’accordo, ovviamente. Ma si pensa di poterlo fare davvero “nell’ambito dei programmi annuali di formazione attivati a valere sulle disponibilità già previste…”?
L’art. 5 afferma il diritto degli alunni con DSA a “fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica” e li individua con precisione: didattica individualizzata e personalizzata, forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico, condizioni di benessere, uso di tecnologie informatiche e degli strumenti di apprendimento alternativi, misure dispensative da prestazioni non essenziali e/o tempi più lunghi di esecuzione. Si prevede anche un monitoraggio per valutare l’efficacia delle misure adottate e il raggiungimento degli obiettivi, nonché adeguate forme di verifica e di valutazione. Ottimo. Se non fosse che il comma 5 dell’articolo affermi categoricamente che “Le misure di cui al presente articolo sono da attuare senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanzia pubblica.” (!)
Anche l’art. 6, “Misure per l’attività lavorativa e sociale”, stabilisce cose importantissime sul piano dei principi. Infatti prevede che:
1.”alle persone con DSA sono assicurateuguali opportunità di sviluppo delle proprie capacità in ambito sociale e professionale”;
2.i familiari di alunni del primo ciclo con DSA possano usufruire di orari di lavoro flessibili per assisterli nei compiti a casa;
3.le modalità di esercizio di questo diritto sono demandate ai contratti nazionali di lavoro. Ma non devono comportare (ci risiamo!) “nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.
Di questi tempi, non può che far piacere un riconoscimento della funzione dei contratti collettivi di lavoro come strumento di difesa di diritti fondamentali. Peccato però che quelli del Pubblico Impiego siano stati bloccati per tre anni.
L’art. 7 dà le disposizioni per l’attuazione della legge. Prevede linee guida per i protocolli regionali per le attività di identificazione precoce che dovranno essere emanate entro tre mesi dalla pubblicazione delle legge tramite un decreto interministeriale. I protocolli dovranno essere stipulati entro i 6 mesi successivi. Prevede altresì che il MIUR tramite un suo decreto definisca le modalità della formazione per docenti e dirigenti e individui specifiche forme di verifica e di valutazione per alunni con DSA.
Il testo, dopo aver previsto le modalità di attuazione della legge nelle Regioni a statuto specialenelle Province autonome, si chiude con una clausola di salvaguardia nella quale per la terza volta si dice che dall’attuazione dellalegge “non devono comunque derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.
La FLC riconosce i meriti di questa legge sul piano dell’affermazione dei diritti degli alunni con DSA, giudica positivamente che essi vengano declinati in termini di formazione, di misure educative e didattiche di supporto, di misure per l’attività lavorativa e sociale.
Denuncia al tempo stesso che la determinazione a negare anche un solo cent di denaro pubblico per attuare quanto previsto dalla legge, ne penalizza fortemente l’applicabilità. Tra l’altro per effetto del taglio epocale di organico è del tutto evidente che l’attuazione di tali norme èdemandata solo alla buona volontà di chi opera nelle scuole.
In questo senso la FLC, in occasione dei prossimi incontri con l’amministrazione, chiederà conto delle condizioni di applicabilità del testo di legge con particolare riguardo sia agli aspetti relativi alle dotazioni organiche che al piano di formazione.