Flcgil – 02/10/2019 – Legge di bilancio: una breve guida per orientarsi nel complesso iter di elaborazione e approvazione
In una scheda la sintesi delle fasi più significative che riguardano l’elaborazione e l’approvazione del bilancio dello Stato.
Il governo ha presentato la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (Nadef) del 2019. Si tratta di un documento attesissimo in quanto dagli obiettivi programmatici individuati dal nuovo governo si misurerà la reale discontinuità con le scelte del recente passato.
In attesa di conoscere il testo ufficiale della Nota e al fine di dare uno strumento orientativo delle complesse procedure in atto, forniamo una breve sintesi delle fasi più significative che riguardano l’elaborazione e l’approvazione del bilancio dello Stato.
In premessa occorre ricordare come l’intera procedura sia fortemente influenzata dagli strumenti di coordinamento delle politiche economiche e di bilancio degli Stati membri individuati dall’Unione Europea ed in particolare dal cosiddetto Semestre europeo introdotto nel 2011.
La fase di elaborazione della legge di bilancio si avvia con la presentazione da parte del governo al parlamento del Documento di Economia e Finanza (Def) entro il 10 aprile (Legge 196/09 art. 7 comma 2 lettera a). Il documento contiene, tra l’altro, gli obiettivi di politica economica e il quadro delle previsioni economiche e di finanza pubblica almeno per il triennio successivo, le priorità del Paese e le principali riforme da attuare, i tempi previsti per la loro attuazione e la compatibilità con gli obiettivi programmatici complessivi.
Le previsioni del governo sono validate dall’Ufficio parlamentare di bilancio (Upb), un organismo indipendente istituito in applicazione del Regolamento europeo 473/2013. I due rami del parlamento esaminano il DEF ed entro il mese di aprile approvano una risoluzione che impegna il governo a dare attuazione a quanto previsto dallo stesso documento.
Entro il 30 aprile la prima e la terza parte del DEF (Programma di Stabilità e il Programma Nazionale di Riforma) vengono inviati dal governo al Consiglio dell’Unione europea e alla Commissione europea.
Nel mese di giugno
- il Consiglio dell’UE discute le proposte di raccomandazioni specifiche per paese e adotta la loro versione definitiva
- Il Consiglio europeo approva la versione definitiva delle raccomandazioni.
A questo link la Raccomandazione 2019 che riguarda l’Italia.
Entro il 27 settembre (per il 2019 entro il 30 settembre) sulla base delle Raccomandazioni dell’UE e di eventuali variazioni economiche, il governo presenta al Parlamento la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (Nadef). Il documento contiene, tra l’altro, l’eventuale aggiornamento
- degli obiettivi programmatici al fine di stabilirne una diversa articolazione
- delle previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica per l’anno in corso e per il restante periodo di riferimento.
Le camere approvano una nuova risoluzione in tempo utile affinché il governo possa adottare il Documento Programmatico di Bilancio (Dpb) da trasmettere entro il 15 ottobre alla Commissione Europea e all’Eurogruppo, oltre che al Parlamento. Entro il 30 novembre la Commissione europea adotta un parere su tale documento.
Entro il 20 ottobre il governo presenta al parlamento il disegno di legge di bilancio che contiene la manovra triennale di finanza pubblica. Fino al 2016 il governo presentava due testi: la legge di bilancio, contenente un bilancio di previsione a legislazione vigente, e la legge di stabilità (precedentemente denominata legge finanziaria), contenente le riforme. A partire dalla legge di bilancio per il triennio 2017-2019 il governo presenta un solo disegno di legge articolato in due sezioni. La Sezione I, dedicata alle riforme, definisce il quadro di riferimento finanziario e contiene le misure quantitative necessarie a realizzare gli obiettivi programmatici indicati nel DEF (e nella Nota di aggiornamento al DEF). La sezione II deve esporre gli stanziamenti complessivi dando evidenza agli effetti finanziari imputabili alle innovazioni normative contenute nella Sezione I.
La legge di bilancio deve essere tassativamente approvata dal parlamento entro il 31 dicembre di ogni anno. In caso contrario vi è il passaggio all’esercizio provvisorio.
Entro il mese di gennaio, il governo può presentare eventuali disegni di legge collegati alla manovra.
Infine, entro il 30 giugno il governo presenta
- il Disegno di Legge concernente il Rendiconto generale dello Stato relativo all’anno precedente. Attraverso questo strumento il Governo adempie all’obbligo costituzionale di rendere conto al Parlamento dei risultati della gestione finanziaria a chiusura dell’anno finanziario
- il Disegno di Legge sull’assestamento di bilancio che consente un aggiornamento, a metà esercizio, degli stanziamenti del bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell’esercizio scaduto l’anno precedente. Quindi sono eventualmente aggiornate le stime delle entrate, adeguate le spese per esigenze sopravvenute, determinate le autorizzazioni di pagamento alla luce dei residui accertati in sede di rendiconto dell’esercizio precedente.