Flcgil – 03/05/2022 – Decreto legge su ulteriori misure urgenti per l’attuazione del PNRR: le conseguenze su università, ricerca e Afam – Adozione del PIAO prorogata al 30 giugno 2022. Chiamate dirette dei ricercatori. Riordino dell’ASI. Modifiche del reclutamento nelle PPAA.
È entrato in vigore il 1° maggio 2022 il decreto legge 36 del 30 aprile 2022 “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”. Il provvedimento ha rilevantissime ricadute su tutti i settori della conoscenza ed in particolare sulla scuola con la riforma del sistema di reclutamento e con l’introduzione per legge di meccanismi di incentivazione salariale che sono stati ampiamenti contestati dalla FLC CGIL.
Di seguito l’analisi dei contenuti relativi ai settori dell’università, della ricerca e dell’Afam.
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INTERVENTI DI CARATTERE GENERALE
Piano integrato di attività e organizzazione
Piani dei fabbisogni di personale delle amministrazioni pubbliche
Nuove procedure concorsuali nella pubblica amministrazione
Passaggio diretto di personale tra pubbliche amministrazioni diverse
Mobilità
Comandi e distacchi
Procedure straordinarie di inquadramento in ruolo
Codice di comportamento dei pubblici dipendenti
Parità di genere
Modalità speciali di reclutamento per l’attuazione del PNRR
Conferimento di incarichi per il Piano nazionale di ripresa e resilienza a lavoratori in quiescenza
Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione
INTERVENTI DI CARATTERE GENERALE
Piano integrato di attività e organizzazione
L’adozione del Piano integrato di attività e organizzazione è prorogata dal 30 aprile al 30 giugno 2022.
(art. 7 comma 1 lettera a) punto 1)
Piani dei fabbisogni di personale delle amministrazioni pubbliche
Prevista l’emanazione di linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale con riferimento alla definizione di nuovi profili professionali individuati dalla contrattazione collettiva, con particolare attenzione all’insieme di conoscenze, competenze, capacità del personale da assumere anche per sostenere la transizione digitale ed ecologica della PA.
In prima applicazione le linee guida sono emanate entro il 30 giugno 2022 con decreto del ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze.
(art. 1)
Nuove procedure concorsuali nella pubblica amministrazione
Introdotto l’art. 35 – quater nel D. Lgs. 165/01 che definisce le regole per le assunzioni del personale non dirigenziale di tutte le pubbliche amministrazioni. Contestualmente vengono abrogati i commi da 1 a 7 dell’art. 10 del D.L. 44/21. Le nuove disposizioni non si applicano alle procedure di reclutamento del personale in regime di diritto pubblico (ad es. i docenti universitari). Le nuove procedure prevedono
- l’espletamento di almeno una prova scritta, anche a contenuto teorico-pratico e di una prova orale, comprendente l’accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera. Il numero delle prove d’esame e le relative modalità di svolgimento e correzione devono contemperare l’ampiezza e profondità della valutazione delle competenze definite nel bando, con l’esigenza di assicurare tempi rapidi e certi di svolgimento del concorso
- l’utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l’adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino
- la pubblicità,
- l’identificazione dei partecipanti,
- la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità,
- il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali
- che le prove di esame possano essere precedute da forme di preselezione con test predisposti anche da imprese e soggetti specializzati in selezione di personale
- che i contenuti di ciascuna prova siano disciplinati dalle singole amministrazioni responsabili
- le amministrazioni prevedono che per l’assunzione di profili specializzati, oltre alle competenze siano valutate le esperienze lavorative pregresse e pertinenti
- per i profili qualificati dalle amministrazioni, in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica, una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite, ai fini dell’ammissione a successive fasi concorsuali
- che i titoli e l’eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possano concorrere, in misura non superiore a un terzo, alla formazione del punteggio finale
- le commissioni esaminatrici dei concorsi possono essere suddivise in sottocommissioni, con l’integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto.
- per ciascuna sottocommissione è nominato un presidente.
- la commissione definisce in una seduta plenaria preparatoria procedure e criteri di valutazione omogenei e vincolanti per tutte le sottocommissioni.
- procedure e criteri di valutazione sono pubblicati nel sito internet dell’amministrazione contestualmente alla graduatoria finale.
Le procedure di reclutamento si svolgono con modalità che
- ne garantiscano l’imparzialità, l’efficienza, l’efficacia e la celerità di espletamento
- assicurino l’integrità delle prove, la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, ricorrendo all’utilizzo di sistemi digitali diretti anche a realizzare forme di preselezione ed a selezioni decentrate, anche non contestuali.
Nel caso di selezioni non contestuali, le amministrazioni assicurano comunque la trasparenza e l’omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.
(art. 3 commi 1 e 2)
Ai concorsi banditi prima della data di entrata in vigore del decreto legge 36/22 continua ad applicarsi la disciplina vigente alla data di pubblicazione del bando.
(art. 3 comma 4)
Previsto l’aggiornamento del DPR 487/94 sulla base delle novità introdotte nel decreto legge e dei seguenti principi
- raccolta organica delle disposizioni regolamentari che disciplinano la medesima materia
- indicazione esplicita delle norme da abrogare
- semplificazione e coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, del testo delle disposizioni vigenti
- garanzia dell’unicità, contestualità, completezza, chiarezza e semplicità della disciplina.
(art. 3 comma 6)
Con ordinanza il Ministro della salute, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, può aggiornare i protocolli per lo svolgimento dei concorsi pubblici in condizioni di sicurezza.
(art. 3 comma 7).
Passaggio diretto di personale tra pubbliche amministrazioni diverse
In tema di passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse vengono introdotte le seguenti novità.
A decorrere dal 1° luglio 2022 in ogni caso di avvio di procedure di mobilità, le amministrazioni provvedono a pubblicare il relativo avviso in una apposita sezione del portale del reclutamento www.InPa.gov.it. Il personale interessato alla partecipazione invia la propria candidatura, per qualsiasi posizione disponibile, previa registrazione nel portale corredata dal proprio curriculum vitae esclusivamente in formato digitale
Per il personale non dirigenziale delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, i comandi o distacchi sono consentiti esclusivamente nel limite del venticinque per cento dei posti non coperti, all’esito delle procedure di mobilità. Tale disposizione non si applica ai comandi o distacchi obbligatori previsti da disposizioni di legge.
I comandi o distacchi comunque denominati, in corso al 1° maggio 2022 (ad eccezione di quelli previsti da disposizioni di legge) cessano alla data del 31 dicembre 2022 o, alla naturale scadenza se successiva alla predetta data, qualora le amministrazioni non abbiano già attivato specifiche procedure straordinarie di inquadramento.
Procedure straordinarie di inquadramento in ruolo
Le amministrazioni interessate possono attivare procedure straordinarie di inquadramento in ruolo, fino al 31 dicembre 2022, a favore del personale già in servizio a tempo indeterminato che alla data del 31 gennaio 2022 si trovava in posizione di comando o distacco. L’inquadramento può riguardare fino al 50 per cento delle vigenti facoltà assunzionali e nell’ambito della dotazione organica. Per le procedure straordinarie si tiene conto
- della anzianità maturata in comando o distacco,
- del rendimento conseguito
- della idoneità alla specifica posizione da ricoprire.
Non è richiesto il nulla osta dell’amministrazione di provenienza.
(art. 6 commi 1, 2 e 3)
Codice di comportamento dei pubblici dipendenti
Il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni è aggiornato entro il 31 dicembre 2022.
Il codice deve contenere una sezione dedicata al corretto utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione e social media da parte dei dipendenti pubblici, anche al fine di tutelare l’immagine della pubblica amministrazione.
Le pubbliche amministrazioni prevedono lo svolgimento di un ciclo formativo sui temi dell’etica pubblica e sul comportamento etico. La durata e intensità del percorso formativo sono proporzionate al grado di responsabilità e nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.
(art. 4)
Le amministrazioni adottano misure che attribuiscano vantaggi specifici oppure evitino o compensino svantaggi nelle carriere al genere meno rappresentato.
I criteri di discriminazione positiva devono essere
- proporzionati allo scopo da perseguire
- adottati a parità di qualifica da ricoprire e di punteggio conseguito nelle prove concorsuali.
Entro il 30 settembre 2022 il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri di concerto con il Dipartimento delle pari opportunità, adotta specifiche linee guida.
(art. 5)
Modalità speciali di reclutamento per l’attuazione del PNRR
Le modalità speciali per il reclutamento del personale per l’attuazione del PNRR previste dall’art. 1 del DL 80/21, possono essere utilizzate non solo dalle amministrazioni titolari degli interventi ma anche dei soggetti attuatori.
(art. 10 comma 3).
Tutte le amministrazioni pubbliche possono utilizzare le modalità speciali per il conferimento di incarichi professionali per l’attuazione del PNRR previste dall’art. 1 del DL 80/21.
(art. 10 comma 4)
Conferimento di incarichi per il Piano nazionale di ripresa e resilienza a lavoratori in quiescenza
Fino al 31 dicembre 2026, le amministrazioni titolari di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria collocati in quiescenza da più di due anni.
A tale personale possono essere conferiti di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell’esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell’attività del responsabile unico del procedimento.
Inoltre può essere conferito anche l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) in presenza di particolari esigenze alle quali non è possibile far fronte con personale in servizio e per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle procedure di reclutamento del personale dipendente.
(art. 10 commi 1 e 2)
Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione
Il fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione è destinato alla copertura delle spese per interventi, acquisti di beni e servizi, misure di sostegno attività di assistenza tecnica e progetti, nelle materie
- dell’innovazione tecnologica,
- dell’attuazione dell’agenda digitale italiana ed europea,
- del programma strategico sull’intelligenza artificiale,
- della strategia italiana per la banda ultra larga,
- della digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e delle imprese,
- della strategia nazionale dei dati pubblici,
- dello sviluppo e della diffusione delle infrastrutture digitali materiali e immateriali e delle tecnologie tra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni
- della diffusione delle competenze, dell’educazione e della cultura digitale.
Tali interventi sono definiti con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione e nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge all’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale.
(art. 32)
UNIVERSITÀ, RICERCA E PNRR
Le università, al fine di dare attuazione alle misure specifiche del PNRR e a seguito di avvisi pubblicati dal Ministero dell’università e della ricerca, possono procedere alla copertura di posti di ricercatore a tempo determinato di tipo A, mediante chiamata diretta, riservate a studiosi che hanno ottenuto un Sigillo di Eccellenza (Seal of Excellence) a seguito della partecipazione a bandi, emanati nell’ambito dei Programmi quadro Horizon 2020 ed Horizon Europe negli anni 2022 o precedenti, relativi alle Azioni Marie Skłodowska-Curie (MSCA). Non è necessario il nulla osta del MUR.
La medesima procedura di assunzione degli studiosi che hanno ottenuto un Sigillo di Eccellenza può essere utilizzata dagli enti pubblici di ricerca.
La copertura delle assunzioni a tempo determinato è garantita dall’Investimento 1.2 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori), nel limite di 600 milioni di euro.
Le chiamate dirette dei vincitori dei programmi di ricerca dello European Research Council avvengono anche in deroga alle facoltà assunzionali e comunque nel limite di 10 milioni euro annui assegnati alle università statali secondo il riparto del fondo per il finanziamento ordinario
Il conseguimento di finanziamenti nell’ambito dei programmi di ricerca dello European Research Council è considerato merito eccezionale ai sensi dell’art. 16 del D. Lgs. 218/16. Non si applicano i limiti previsti dal comma 2 del citato art. 16 (5 per cento dell’organico dei ricercatori e tecnologi nel limite del numero di assunzioni fatte nel medesimo anno per concorso e a condizione che siano contabilizzate entrate ulteriori a ciò appositamente destinate).
Per l’attuazione delle misure sopra indicate da parte delle università italiane, statali e non statali legalmente riconosciute, degli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale e degli enti pubblici di ricerca il MUR è autorizzato ad emanare uno specifico decreto entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge.
Le risorse del PNRR per l’aumento del numero e dell’ammontare delle borse di studio per gli studenti universitari non costituiscono un incremento fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio e pertanto non concorrono al computo della percentuale a carico delle regioni, con risorse proprie.
I percorsi di orientamento all’istruzione universitaria e all’alta formazione artistica, musicale e coreutica, si inseriscono strutturalmente negli ultimi tre anni di corso della scuola secondaria di secondo grado (in precedenza negli ultimi due anni). A tal fine modificato l’art. 3 comma 2 del D. Lgs. 21/08.
(art. 14)
Prevista la modifica dello statuto dell’ENEA con l’istituzione della figura del Direttore Generale
(art. 24 commi 2 e 3)
Previsto il riordino dell’agenzia spaziale italiana (ASI). In particolare
- il Presidente del Consiglio dei ministri o il ministro o sottosegretario delegato, esercita nei confronti dell’A.S.I. poteri di indirizzo, coordinamento, programmazione e vigilanza.
- Il Ministero dell’Università e della ricerca esercita poteri di indirizzo strategico limitatamente all’attività di ricerca scientifica svolta dall’A.S.I.
- Il direttore generale è nominato dal Presidente dell’Agenzia, previa delibera del consiglio di amministrazione
- nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un Fondo per il finanziamento dell’Agenzia Spaziale Italiana (A.S.I.), con una dotazione di 499 milioni di euro a decorrere dal 2022, destinato alla copertura delle spese di funzionamento e gestione dell’A.S.I., nonché al finanziamento delle attività dell’A.S.I., comprese quelle di svolgimento dei programmi in collaborazione con l’ESA. Le risorse del Fondo sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per essere assegnate all’Autorità delegata per le politiche spaziali e aerospaziali, che ne cura la ripartizione con apposito decreto.”
(art. 30)