Flcgil – 04/04/2024 – Ricostruzione di carriera e carta docenti: il Tribunale di Cremona accoglie i nostri ricorsi – I ricorsi sono proposti gratuitamente per gli iscritti ed è ancora possibile ricorrere per vedersi riconoscere i propri diritti
A cura della FLC CGIL Cremona
Esprimiamo grande soddisfazione per le due decisioni emesse nel mese di marzo 2024 dal Tribunale di Cremona che ha accolto il ricorso patrocinato dal loro legale avv. Francesco Americo, riguardante una docente con diversi anni di precariato.
La sentenza affronta, per la prima volta con esito favorevole, la questione relativa al personale con diversi contratti di lavoro part-time; sul punto il giudice del lavoro ha evidenziato che: «a fronte delle osservazioni svolte dalla difesa ricorrente, peraltro in assenza di specifici rilievi del resistente – che, a parere del Giudicante, la durata della prestazione, a tempo pieno o parziale, non incide sulla ricostruzione di carriera ai fini prettamente giuridici, riverberando i propri effetti, naturalmente, sulle sole differenze retributive eventualmente maturate per effetto del riconoscimento della maggiore anzianità di servizio. Del resto, una diversa conclusione non appare giustificata sul piano normativo, dal momento che, per i lavoratori part time di ruolo, l’art. 8, co. 2, della Legge n. 554/1998 prevede che gli anni di servizio a orario ridotto vengano considerati per intero ai fini pensionistici (e, dunque, di anzianità), ferma restando l’incidenza della minore retribuzione sulla misura della relativa contribuzione. Né, com’è evidente, tale conclusione si pone in contrasto con l’adozione del criterio dell’effettività, posto che, come da domanda, ai fini dell’anzianità risultano computati i soli giorni di effettiva prestazione del servizio, secondo gli stessi criteri invalsi per i docenti di ruolo ab origine che lavorino part time. Tale principio – solo incidentalmente e superficialmente espresso, di recente, dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (C-270/2022 del 30.11.2023, richiamata dalla ricorrente) – ha, comunque, già trovato conferme nella giurisprudenza della Suprema Corte, la quale ha evidenziato che “applicando le norme del sistema scolastico, va rilevato – con specifico riferimento all’anzianità di servizio – che trova applicazione la L. n. 554 del 1988, art. 8, secondo il quale, “ai fini dell’acquisizione del diritto alla pensione e del diritto all’indennità di fine servizio, gli anni di servizio ad orario ridotto sono da considerarsi utili per intero. Per il calcolo del trattamento di pensione e di fine rapporto, tutti gli anni ad orario ridotto vanno ricondotti ad anni interi, moltiplicando gli stessi per il coefficiente risultante dal rapporto tra orario settimanale di servizio ridotto ed orario di servizio a tempo pieno”…”
Sulla base dei suddetti principi il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato al riconoscimento integrale del servizio prestato ed al versamento delle differenze retributive e dei contributi previdenziali.
Il medesimo Tribunale accoglie anche il ricorso presentato da alcuni docenti che si erano rivolti all’ufficio legale di Cremona per chiedere assistenza in materia di riconoscimento del bonus docenti.
Anche in questo caso il giudice del lavoro ha riconosciuto il bonus del valore di euro 500 a ciascuno dei lavoratori per un importo complessivo di euro 8 mila.
La FLC CGIL Cremona ricorda che i ricorsi sono proposti gratuitamente per gli iscritti e che è ancora possibile ricorrere per vedersi riconoscere i propri diritti.