Flcgil – 11/07/2021 – Graduatorie ATA terza fascia: come visualizzare la propria posizione su Istanze on line – Procedura da seguire da parte dei candidati per consultare la propria posizione in graduatoria su Istanze on line del Ministero.
09/07/2021
La pubblicazione delle graduatorie provvisorie di terza fascia ATA da parte delle scuole di ciascuna provincia è prevista a partire da ieri, 8 luglio 2021.
Pertanto per i candidati è possibile consultare la propria posizione all’interno delle graduatorie su Istanze on line del Ministero.
La procedura da seguire è la seguente:
- su Istanze Online cliccare sul pulsante Accedi del menù a sinistra nell’area specifica “Accesso al servizio”;
- effettuare il login con lo Spid;
- dare conferma e autorizzazione per la consultazione di alcuni dati personali, come il nome e il cognome, la data di nascita e il codice fiscale;
- nel menù a sinistra della prima pagina aperta, bisognerà andare sulla voce “Altri Servizi”;
- cliccare sulla voce “Visualizzazione graduatorie d’istituto personale ATA III fascia”;
- selezionare il pulsante “Vai al servizio”;
- cliccare sul pulsante “Avanti” che compare nella scheda che spiega le finalità dell’applicazione;
- successivamente, si dovrà selezionare la dicitura del prossimo anno scolastico di riferimento, ossia quello 2021/2022.
Nel caso in cui, nel menù con gli anni scolastici, il 2021/2022 non compaia ancora bisognerà attendere.
Le graduatorie ATA di terza fascia saranno pubblicate assieme per tutti gli istituti della stessa provincia.
Ricordiamo, inoltre, che avverso le graduatorie provvisorie è ammesso reclamo entro 10 giorni dalla data della loro pubblicazione (art. 8 DM 50/2021), che andrà presentato al Dirigente dell’Istituzione scolastica che gestisce la domanda. Sempre entro 10 giorni si può produrre richiesta di correzione di eventuali errori materiali.
Decisi i reclami ed effettuate le correzioni degli errori materiali, l’autorità scolastica competente approverà la graduatoria in via definitiva.
Dopo tale approvazione la graduatoria è impugnabile con ricorso giurisdizionale al solo giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro.