Flcgil – 13/06/2020 – Prolungata la sospensione delle attività didattiche in presenza – L’ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’11 giugno conferma in buona parte le attuali disposizioni. Le riunioni degli organi collegiali potranno essere convocate anche in presenza.
È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 147 dell’11 giugno 2020 il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) concernente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Il provvedimento, che sarà in vigore dal 15 giugno al 14 luglio 2020, ribadisce alcune delle misure già precedentemente adottate nel settore istruzione e prevede alcune novità.
In particolare,
- restano sospesi i servizi educativi per l’infanzia (nidi, micronidi, sezioni primavera, servizi integrativi) e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando quanto previsto per lo svolgimento degli esami di Stato;
- gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP si svolgono secondo le disposizioni emanate dalle singole Regioni
- le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono essere svolte in presenza o a distanza, sulla base della possibilità di garantire il distanziamento fisico e, di conseguenza, la sicurezza del personale convocato.
Per quanto riguarda le attività ludiche, ricreative ed educative, destinate a bambini e ragazzi nel periodo estivo, cosiddetti “centri estivi”, il DPCM indica condizioni e vincoli relativi alla organizzazione e alla gestione:
- le attività dovranno essere svolte con l’ausilio di personale qualificato;
- i gestori sono tenuti ad adottare appositi protocolli di sicurezza conformi alle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia “per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco nella fase 2 dell’emergenza covid-19”;
- nel periodo di sospensione e nel periodo di chiusura delle scuole, possono essere utilizzati gli ambienti scolastici, previa autorizzazione dell’ente proprietario degli edifici, in raccordo con le istituzioni scolastiche;
- tale utilizzo è organizzato senza pregiudizio alcuno per le attività delle istituzioni scolastiche medesime.
- gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili;
- alle medesime condizioni, possono essere utilizzati anche centri sportivi pubblici o privati.