Flcgil – 16/09/2016 – Spezzoni fino a 6 ore: le regole da seguire per l’assegnazione e le supplenze
È obbligatorio chiamare i supplenti quando non sono possibili soluzioni interne. L’integrazione dello spezzone su potenziamento solo a condizione di non sottrarre risorse.
Il regolamento delle supplenze docenti (DM 131/07), in applicazione del comma 4 dell’art. 22 della Legge Finanziaria 28 dicembre 2001, n. 448, ha stabilito che per gli spezzoni fino a 6 ore, nella scuola secondaria, prima di procedere alle supplenze, è necessario verificare che non vi sia personale interno a cui assegnare tali ore (anche in aggiunta all’orario d’obbligo).
Le procedure da seguire sono precisate nell’annuale circolare sulle supplenze (nota 24306/16).
La prima questione da chiarire è che si fa riferimento solo agli spezzoni fino a 6 ore e non alla scissione di altri spezzoni o posti interi (vedi ad es. le quote residuali dei contratti in part-time): questa operazione è esplicitamente proibita, oltre che lesiva dei diritti dei supplenti.
Tali spezzoni, prima di procedere alle supplenze, possono essere attribuiti, con il loro consenso e senza alcun obbligo, a docenti in servizio nella scuola in possesso della specifica abilitazione e secondo il seguente ordine:
- al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario
- al personale a tempo indeterminato con contratto ad orario completo, come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo (fino al limite di 24 ore settimanali).
- al personale a tempo determinato con contratto ad orario completo, come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo (fino al limite di 24 ore settimanali).
Qualora non sia possibile l’assegnazione a personale interno, si procede ( ed è la soluzione da noi sindacalmente auspicata) alla nomina di un supplente fino al termine delle attività didattiche.
Ancora una volta vale ricordare che il posto di potenziamento derivato dall’organico dell’autonomia è di 18 ore settimanali. Se si rende possibile integrare uno spezzone perché la classe di concorso è la medesima del docente che ha avuto un posto di potenziamento didattico o organizzativo (e non si tratta di ore aggiuntive) la quota non può essere comunque intesa “a sottrazione” delle risorse complessive dell’istituto. Pertanto si deve provvedere, tramite la chiamata di un supplente, ad una nuova assegnazione di pari-ore.
- Fonte: http://www.flcgil.it/