Flcgil – 20/11/2018 – Permessi retribuiti nella scuola: ad Avellino il Giudice del lavoro interviene per fare chiarezza
Grazie al nostro intervento, è stato riconosciuto il diritto ai tre giorni di permesso retribuito per motivi familiari. È stato anche evidenziato che in nessun modo il dirigente scolastico può impedire, limitare o solo ritardare l’esercizio di questo diritto.
Intervento di Erika Picariello, Segretario Generale FLC CGIL Avellino, alla conferenza stampa.
La FLC CGIL tutela il personale della scuola, compresi i dirigenti scolastici come del resto tutela l’amministrazione in senso più generale in quanto istituzione. Pertanto questa conferenza stampa non è stata convocata per sancire una posizione bellicosa a prescindere nei confronti dei datori di lavoro ma per fare chiarezza su un orientamento giurisprudenziale consolidato, oggi confermato anche dal G.d.L. del Tribunale di Avellino in merito all’art. 15 co 2. Scuola (tre giorni di permessi retribuiti per motivi familiari e personali) con sentenza n. 688/2018 del 6.11.2018.
I fatti. Un dirigente di un Liceo della provincia di Avellino ha opposto un diniego alla richiesta di permesso art. 15 co 2 CCNL Scuola per ragioni organizzative non motivate in circostanza e adducendo una formulazione regolamentare che richiamava una petizione di principio. Nonostante una certificazione medica prodotta dal dipendente e comprovante lo stato di salute di un minore ha ritenuto di confermare il diniego e a fronte dell’impossibilità del dipendente di recarsi in sede ha avviato procedimento disciplinare conclusosi con una sanzione. Il G.d.L. gli ha dato torto.
Ciò ci consente una volta in più (e non è mai abbastanza dati taluni comportamenti diffusi nella nostra provincia) di fare chiarezza sulla natura di questi permessi retribuiti, sul procedimento attraverso cui il lavoratore comunica il fatto che ne usufruirà e sulla presa d’atto della comunicazione da parte del dirigente scolastico che poi darà disposizioni organizzative conseguenti per l’erogazione del servizio.
Ci preme sottolineare che non possono darsi spazi di opacità nell’eventuale diniego e che esso non può diventare né uno strumento di intimidazione, né di esercizio di potere, né di controllo in quanto esorbiterebbe le prerogative datoriali.
Se pur comprensibili, le molteplici difficoltà organizzative vanno affrontate altrove e non possono essere scaricate sui dipendenti rendendo di fatto inesigibile un diritto pienamente riconosciuto dal CCNL: peraltro non ci sono circolari o formule regolamentari delle scuole che possano sovrapporsi, sovrastandolo, al CCNL.
La FLC CGIL ha esperito ogni strada per evitare un contenzioso presentando un esposto al CUG presso l’USR. Il documentato esposto inviato, reinviato e consegnato a mano al Direttore Regionale dell’USR Campania, dott.ssa Luisa Franzese e al CUG (Comitato Unico di Garanzia) nel maggio del 2017 (e date successive ) interroga profili di mancata tutela della lavoratrice madre, dinieghi L. 104/92 e art. 15 co 2, organizzazione del lavoro in difformità da quanto previsto dalla regolamentazione in vigore all’epoca (regolamentazione che oggi è collocata nel CCNL 2018 art.28). Eppure alla data odierna non è stato ancora preso in considerazione.
Noi invieremo la sentenza al Direttore Regionale per richiedere ancora una volta la convocazione del Comitato Unico di Garanzia.