Flcgil – 21/12/2020 – Emergenza COVID-19 e spostamenti: il punto della situazione – Dal 21 dicembre in vigore le norme del decreto legge 158/20, dal 24 dicembre quelle previste dal decreto legge 172/20
Con la finalità di contenere e limitare le occasioni di diffusione del contagio da COVID -19 nel periodo delle festività natalizie, tradizionalmente caratterizzato, in condizioni di normalità, da significativi spostamenti di persone sul territorio nazionale, sono state emanate una serie di disposizioni in tema di mobilità delle persone, di cui facciamo una breve sintesi.
Decreto Legge 158/20
Dal 21 dicembre 2020 entrano in vigore le norme previste dall’art. 1 comma 2 del Decreto Legge 158/20. Premesso che dalle ore 22:00 alle ore 5:00 (il 1° gennaio 2021 fino alle 7:00) è vietato, ogni spostamento, se non per motivi di lavoro, salute o necessità,
- è vietato, nell’ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome
- è comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma.
Con una specifica faq la presidenza del consiglio dei ministri ha fornito chiarimenti su cosa si intenda per residenza, domicilio o abitazione.
Residenza
La residenza è definita giuridicamente come il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. La residenza risulta dai registri anagrafici ed è quindi conoscibile in modo preciso e verificabile in ogni momento.
Domicilio
Il domicilio è definito giuridicamente come il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. Il domicilio può essere diverso dalla propria residenza.
Abitazione
Il concetto di abitazione non ha una precisa definizione tecnico-giuridica. Ai fini dell’applicazione delle norme in vigore, l’abitazione va individuata come il luogo dove si abita di fatto, con una certa continuità e stabilità (quindi per periodi continuati, anche se limitati, durante l’anno) o con abituale periodicità e frequenza (per esempio in alcuni giorni della settimana per motivi di lavoro, di studio o per altre esigenze), tuttavia sempre con esclusione delle seconde case utilizzate per le vacanze.
Decreto Legge 172/20
Dal 24 dicembre 2020 diventano operative le norme più restrittive previste dal decreto legge 172/20.
Disposizioni specifiche per i giorni 24, 25, 26, 27, 31, dicembre 2020 e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021
In queste giornate si applicano su tutto il territorio nazionale le misure previste per le aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (aree rosse)
- è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute
- è comunque consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata nella medesima regione, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00 (il 1° gennaio 2021 dalle 7:00 alle 22:00), e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.
- sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini (dalle ore 5:00 alle ore 22:00, il 1° gennaio 2021 dalle 7:00 alle 22:00), con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia
- è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza (dalle ore 5:00 alle ore 22:00, il 1° gennaio 2021 dalle 7:00 alle 22:00)
Disposizioni specifiche per i giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021
In queste giornate si applicano su tutto il territorio nazionale le misure previste per le aree caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto (aree arancioni)
- è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune
- medesima regione, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00 (il 1° gennaio 2021 dalle 7:00 alle 22:00), e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.
- sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini (dalle ore 5:00 alle ore 22:00, il 1° gennaio 2021 dalle 7:00 alle 22:00), con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia
- è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza (dalle ore 5:00 alle ore 22:00, il 1° gennaio 2021 dalle 7:00 alle 22:00)
Autocertificazione
Il Ministero degli interni ha pubblicato un modello di autocertificazione in caso di spostamenti per le motivazioni consentite dalle norme
Inoltre occorre autocertificare di essere a conoscenza delle sanzioni e dei controlli previsti dall’art. 4 del decreto legge 19/20.
Emergenza Coronavirus: notizie e provvedimenti
In caso di controllo si prevede che l’operatore di polizia controfirmi l’autodichiarazione, attestando che essa viene resa in sua presenza e previa identificazione del dichiarante. Non vi è più l’onere di allegare alla dichiarazione copia del documento di identità.