Flcgil – 23/10/2013 – Contratti a termine e trasformazione del rapporto nelle SpA Pubbliche
Per la Cassazione l’assenza di una causale deve essere verificata nel merito anche se trattasi di un’azienda pubblica regolamentata con norme di natura privatistica.
Con la sentenza 23702 del 18 ottobre 2013 la Cassazione ha affermato che lo scopo perseguito dall’Ente finalizzato a fornire un servizio pubblico non è di per se stesso elemento sufficiente ad escludere la conversione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato se l’attività viene esercitata con regole di natura privatistica (nel caso di specie un’azienda farmaceutica comunale costituita in SpA), in particolare per quel che attiene la disciplina dei rapporti di lavoro.
Nella sentenza in questione la Corte di Cassazione ha bocciato l’assunto che la società per azioni a capitale pubblico (nella specie si trattava di una s.p.a. Farmacie comunali riunite) è sottratta alle norme di diritto privato concernenti i contratti di lavoro a tempo determinato e, quindi, alla conversione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato, nel caso di nullità della clausola appositiva del termine.
Secondo il Supremo Collegio tale ipotesi è contraria ai principi dell’ordinamento dell’Unione europea né trova conferma nella legislazione nazionale stessa.
La direttiva europea 28 giugno 1990 n. 70 e l’allegato accordo del 18 marzo 1999, soprattutto dal preambolo, stabiliscono che i contratti a tempo indeterminato sono e continueranno ed essere la forma generale di rapporto di lavoro.
Dentro questo principio i contratti a termine rappresentano un’eccezione comunque soggetta alla normativa di riferimento di cui all’art. 1, co. 8, L. 92/2012, che ha introdotto l’art. 1-bis al D.Lgs. 368 del 2001, permettendo in un caso eccezionale la non indicazione della ragione giustificativa del termine ovvero la cd “acausale” che, in ogni caso, deve essere verificata nel merito.
Ne consegue che l’organizzazione di un servizio pubblico secondo un modello privatistico non solleva l’ente organizzatore dai vincoli di finanza pubblica ma non lo sottrae nemmeno alla normativa civilistica propria del modello tipico appunto le società per azioni. Non è quindi plausibile la giustificazione del mero rispetto dei vincoli di finanza pubblica per la stipula del contratto a termine senza il rispetto delle norme di legge.