Flcgil – 25/11/2017 – Pensioni scuola 2018: le domande entro il 20 dicembre 2017 – Un riepilogo dei requisiti necessari
Pubblicati il Decreto e la circolare. Un riepilogo dei requisiti necessari.
È stata pubblicata il 23 novembre 2017 la circolare operativa (nota 50436/17) relativa ai pensionamenti dal 1 settembre 2018, in attuazione del Decreto Ministeriale 919/17.
La scadenza per la presentazione delle domande di dimissioni volontarie dal servizio (e l’eventuale richiesta di pensione più part-time) per il personale della scuola (docenti/educatori e ATA) è fissata al 20 dicembre 2017. Per i dirigenti scolastici il termine per la presentazione delle istanze è il 28 febbraio 2018.
Ricordiamo che le domande di dimissioni, salvo specifiche eccezioni, si presentano utilizzando le istanze online: sul nostro sito è disponibile una scheda che illustra le procedure da seguire per la registrazione.
Oltre alla domanda di cessazione, va anche presentata la domanda di pensione che deve essere inviate direttamente all’INPS, esclusivamente attraverso le seguenti modalità:
- presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell’Istituto, previa registrazione;
- presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164);
- presentazione telematica della domanda attraverso l’assistenza gratuita del Patronato.
Tali modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell’accesso alla prestazione pensionistica. Si evidenzia che la domanda presentata in forma diversa da quella telematica non sarà procedibile fino a quando il richiedente non provveda a trasmetterla con le modalità sopra indicate.
In attesa di pubblicare il nostro opuscolo dettagliato, riepiloghiamo di seguito i requisiti necessari per l’accesso al pensionamento a decorrere dal 1 settembre 2018.
Requisiti posseduti al 31 dicembre 2011 ante legge 214/11 (Fornero) e ancora utilizzabili ai fini dell’accesso al pensionamento.
Vecchiaia
- 65 anni di età anagrafica – requisito per uomini e donne
- 61 anni di età anagrafica – requisito di vecchiaia facoltativo esclusivamente per le donne
Anzianità
- 40 anni di contribuzione – requisito della massima anzianità contributiva
Quota
- 60 anni di età e 36 anni di contribuzione – quota 96
- 61 anni di età e 35 anni di contribuzione – quota 96
Per raggiungere la “quota 96” si possono sommare ulteriori frazioni di età e contribuzione (esempio: 60 anni e 4 mesi di età anagrafica con 35 anni e 8 mesi di contribuzione).
Opzione donna (art. 1 comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243)
Per le sole donne è possibile il pensionamento con l’opzione per il sistema contributivo.
Il pensionamento è consentito dal 1 settembre 2018 a condizione che il requisito di età (57 anni) e contribuzione (35 anni) sia stato maturato entro il 31 dicembre 2015 e che venga esercitata l’opzione per il calcolo della pensione con il sistema contributivo.
Pertanto chi ha maturato i requisiti dei 57 anni e 35 anni di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2015 potrà presentare domanda di pensione col sistema contributivo.
Ape sociale
A breve saranno fornite specifiche istruzioni per chi ha ottenuto l’acceso all’Ape sociale.
Nuove regole per l’accesso alla pensione previste dalla legge 214/11
Pensione di vecchiaia per uomini e donne con almeno 20 anni di contributi
- 66 anni e 7 mesi entro il 31 dicembre 2018
Pensione anticipata
- per le donne, 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2018;
- per gli uomini, 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2018.
È confermata l’abolizione della penalizzazione per coloro che, pur avendo i requisiti del servizio, abbiano meno di 62 anni di età.
Poiché la normativa prevista dalla legge Fornero rende complesso il calcolo dei contributi effettivamente versati, invitiamo il personale che intende dare le dimissioni per accedere all’assegno pensionistico, a recarsi presso le nostre sedi territoriali e presso le sedi del patronato INCA CGIL in Italia e all’estero.