Flcgil – 27/12/2021 – Nuovo decreto sull’emergenza COVID-19: sintesi dei contenuti e ricadute sui settori della conoscenza – Prorogato al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza nazionale. Modificata la durata del Green Pass.
È entrato in vigore il 25 dicembre 2021 il decreto legge 24 dicembre 2021 n. 221 “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19.”
Forniamo una sintesi dei contenuti del provvedimento con particolare riferimento alle disposizioni che impattano direttamente o indirettamente sui settori della conoscenza, anche alla luce di indicazioni talvolta imprecise fornite nei giorni scorsi da importanti organi di informazione.
Disposizioni di carattere generale
Proroga dello Stato di emergenza
Lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022.
Durata del Green Pass
A partire dal 1° febbraio 2022 la durata del Green Pass passa da nove a sei mesi. In particolare La certificazione verde COVID-19, ha una validità di sei mesi dalla data di
- completamento del ciclo vaccinale primario ed è rilasciata automaticamente all’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria ovvero dall’esercente la professione sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente alla stessa, al termine del predetto ciclo
- somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario
- avvenuta guarigione nei casi accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, nonché a seguito del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo.
Impiego del Green Pass
Dal 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza possono accedere ai musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre solamente coloro che siano in possesso del cosiddetto super green pass, ossia
- avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo
- avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2
- avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo.
Identica disciplina è introdotta per la frequenza in presenza di corsi di formazione privati.
Dispositivi di protezione delle vie respiratorie
Fino al 31 gennaio 2022 è obbligatorio l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche nei luoghi all’aperto.
Fino alla cessazione dello stato di emergenza è obbligatorio l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2
- per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto
- per l’accesso ai mezzi di trasporto adibiti a servizi di trasporto di persone.
Potenziamento delle infrastrutture strategiche per le emergenze sanitarie
Per fronteggiare le esigenze connesse all’epidemia da COVID-19 e garantire una capacità per eventuali emergenze sanitarie future, vengono stanziati sei milioni di euro per la realizzazione e l’allestimento, da parte del Ministero della difesa, di una infrastruttura presso un sito militare difesa, idoneo a consentire lo stoccaggio e la conservazione delle dosi vaccinali per le esigenze nazionali.
Disposizioni sui settori della conoscenza
Impiego del Green Pass
Fino al 31 marzo 2022
- tutto il personale universitario e delle istituzioni Afam, nonché le studentesse e gli studenti universitari e Afam, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19
- chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19. Le disposizioni del primo periodo non si applicano ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché a coloro che frequentano i sistemi regionali di formazione, a eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli istituti tecnici superiori e degli istituti di istruzione e formazione tecnica superiore
- chiunque accede alle strutture appartenenti alle istituzioni universitarie e di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19.
Rimane l’obbligo vaccinale per il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore.
Prestazione lavorativa dei soggetti fragili
Prevista l’emanazione entro 30 giorni (23 gennaio 2022) di uno specifico decreto del ministro del lavoro (di concerto con il ministro del lavoro e quello per la pubblica amministrazione) che individua le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta, secondo la disciplina definita nei Contratti collettivi, ove presente, in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti vigenti, e specifiche attività di formazione professionale sono svolte da remoto.
Fino all’emanazione del suddetto decreto e comunque non oltre il 28 febbraio 2022, sono prorogate le norme sul lavoro agile dei lavoratori fragili (lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104). Per garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce di tali benefici è autorizzata la spesa di 39,4 milioni di euro per l’anno 2022.
Congedi parentali
Prorogate fino al 31 marzo le norme previste dall’art. 9 del DL 146/21 sul congedo parentale straordinario per il genitore di figlio/a convivente minore di 14 anni in caso di sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza, per quarantena disposta dal dipartimento di prevenzione dell’ASL territoriale oppure per aver contratto infezione da Covid-19.
Ricordiamo che
- il beneficio è esteso, alle stesse condizioni ma a prescindere dall’età anagrafica, ai genitori di figli/e con disabilità grave qualora sia soggetto a chiusura il centro diurno a carattere assistenziale frequentato.
- nei periodi di astensione è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione
- per i figli tra i 14 ai 16 anni l’accesso al congedo rimane, ma senza corresponsione di indennità né contribuzione figurativa fatti salvi, invece, il divieto di licenziamento e il diritto alla conservazione del posto.
Per garantire la sostituzione del personale docente, educativo e ATA che usufruisce dl questi benefici sono stati stanziati 7,6 milioni di euro.
Disposizioni urgenti per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 in ambito scolastico
Al fine di assicurare l’individuazione e il tracciamento dei casi postivi nelle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2021-2022, il Ministero della difesa assicura il supporto a regioni e province autonome, attraverso i laboratori militari della rete di diagnostica molecolare dislocati sul territorio nazionale, nello svolgimento delle attività
- di somministrazione di test per la ricerca di SARS-CoV-2
- correlate di analisi e di refertazione.
Proroghe di disposizioni normative
Sono prorogate al 31 marzo 2022 le norme relative alle seguenti disposizioni
- le sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono svolgersi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia stata prevista negli atti regolamentari interni
- il Consiglio superiore della pubblica istruzione-CSPI rende il proprio parere nel termine di sette giorni dalla richiesta da parte del Ministro dell’istruzione. Decorso il termine di sette giorni, si può prescindere dal parere
- la sorveglianza sanitaria eccezionale di cui all’art. 83 del D.L. 34/20
- riguardo ai concorsi pubblici, in ragione del numero di partecipanti
- l’utilizzo di sedi decentrate e la non contestualità delle prove
- l’utilizzo degli strumenti informatici e digitali
- l’espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale
- In tutte le istituzioni educative, scolastiche e universitarie
- è obbligatorio utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini che frequentano i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e la scuola dell’infanzia, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive
- sulla base della valutazione del rischio e al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, al personale preposto alle attività scolastiche e didattiche dove sono presenti bambini, alunni e studenti esonerati dall’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, è assicurata la fornitura di mascherine di tipo FFP2 o FFP3
- è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano
- è fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici e universitari ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.
- I Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e i Sindaci possono derogare alle norme sulle attività scolastiche in presenza, esclusivamente in zona rossa e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all’insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica.