Flcgil.it – 03/09/2010 – Personale ATA – Incontro interlocutorio sulla mobilità professionale
Il 2 settembre si è tenuto presso la Direzione Generale del personale scolastico del MIUR un incontro tra Amministrazione e sindacati riguardante
1.la nomina del supplente dell’assistente amministrativo utilizzato in qualità di DSGA in base all’art. 11bis comma 7 del CCNI sulle utilizzazioni
2.la mobilità professionale, sospensiva da parte del TAR Lazio della relativa procedura, e problematiche connesse, con particolare riferimento alle operazioni di nomina dei supplenti.
Riguardo al primo punto l’Amministrazione ha predisposto una nota ministeriale, condivisa dal tavolo sindacale, nella quale si chiarisce che
•tale tipologia di nomina deve essere conferita mediante conferimento di incarico al personale assistente amministrativo fino al 30 giugno
•la relativa retribuzione è a carico del pertinente capitolo di bilancio gestito dal competente Ufficio del Ministero dell’economia.
Sul secondo punto, stante la sospensiva del TAR Lazio fino al 29 settembre, l’Amministrazione è stata molto evasiva, sostenendo che eventuali valutazioni al riguardo potranno essere fatte solo dopo il pronunciamento del TAR Lazio. Inoltre, per quel che riguarda la
nota del 25 agosto
che prevede l’accantonamento dei posti destinati alla mobilità professionale e la conseguente attribuzione di questi ai supplenti con la dicitura fino all’avente diritto, il Miur ha sostenuto che si tratta di una misura urgente con finalità cautelative. Questo sia nell’interesse dei supplenti che del personale di ruolo coinvolto nella mobilità professionale.
La FLC CGIL
•ha nuovamente contestato la nota emanata il 25 agosto scorso senza alcun confronto con i sindacati e che sta creando difficoltà enormi nei territori paventando danni per i supplenti lasciati nell’incertezza circa la durata del rapporto di lavoro e dichiarandosi pronta a sostenerli in caso di contenzioso.
•ha rimarcato le profonde differenze nell’effettuazione delle operazioni di assunzioni su questo contingente di posti da parte degli Uffici scolastici provinciali.
•ha chiesto che, in caso di esito favorevole all’Amministrazione del contenzioso in atto, i passaggi di qualifica vengano effettuati con il riconoscimento dei benefici economici e giuridici;
•ha sottolineato che non vengano rimesse in discussione le assunzioni già fatte, garantendo il mantenimento in servizio del personale ATA precario, compreso, quello con nomina fino all’avente diritto.
Abbiamo, inoltre, chiesto di avere dati precisi
•sullo stato dell’arte dei percorsi di mobilità professionale
•sui beneficiari della prima e della seconda posizione economica
•sui posti liberi per ciascun profilo professionale
•sulle operazioni di nomina dei supplenti.
Al termine della riunione abbiamo denunciato il comportamento di alcuni Uffici scolastici provinciali che stanno obbligando, con minacce neanche velate, gli assistenti amministrativi che usufruiscono della seconda posizione economica, a coprire posti di DSGA comunque disponibili per tutto l’anno.
A tale proposito la FLC ha ribadito che:
•nessuna norma contrattuale obbliga l’assistente amministrativo che usufruisce della seconda posizione economica ad accettare nomine su posti di DSGA liberi per tutto l’anno scolastico, ma che l’obbligo scatta solo nel caso di assenze saltuarie
•tale scelta può essere effettuata dagli interessati solo su base volontaria
•la eventuale rinuncia non comporta alcuna sanzione disciplinare né la revoca del beneficio economico.
Le organizzazioni sindacali sono state convocate per la prossima settimana per approfondire le problematiche connesse alla seconda posizione economica e nomine su posti liberi come DSGA, l’estensione della formazione legata alla mobilità professionale, alle risorse finanziarie relative agli incarichi specifici, all’assegnazione di posizioni economiche, a personale attualmente non beneficiario, nell’ambito delle risorse economiche previste dalle norme contrattuali.
Il Miur si è impegnato a fornire durante il prossimo incontro il quadro esatto delle assunzioni a tempo determinato, comprese quelle fino all’avente diritto, dando assicurazioni che non c’è ha alcuna intenzione di danneggiare i supplenti già in servizio. Di conseguenza le operazioni già fatte non verranno messe in discussione in attesa della decisione del TAR.