Cisl Scuola Lombardia – Garante privacy – Relazione annuale 2009
La relazione annuale del Garante della privacy concernente l’attività svolta nel 2009, anche quest’anno, dedica una particolare attenzione alla scuola.
In particolare fa riferimento a:
– video sorveglianza negli istituti scolastici già oggetto di uno specifico provvedimento del Garante (cfr Messaggio Fc del 28 aprile 2010);
– anagrafe degli studenti in applicazione del DL 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 novembre 2009, n. 167 che innova l’art. 3, comma 1, del d.lgs. 15 aprile 2005, n. 76 riguardante il diritto-dovere all’istruzione e alla formazione;
– un intero capitolo è dedicato all’uso di telecamere e la pubblicità degli scrutini e dei voti scolastici.
Di seguito si riporta il testo relativo alla scuola.
Omissis
3.4. L’istruzione
3.4.1. La scuola
Durante l’anno di riferimento il Garante si è espresso più volte in materia di trattamento dei dati personali in ambito scolastico. L’Ufficio ha avuto occasione di fornire chiarimenti al genitore di uno studente minore in relazione alle corrette modalità di utilizzo di materiale fotografico ed audiovisivo daparte delle istituzioni scolastiche. Al riguardo, richiamata la direttiva n. 104 del Ministero della pubblica istruzione (recante linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche), emanata il 30 novembre 2007, con parere favorevole del Garante [doc. web n. 1466996], l’Ufficio non ha ravvisato alcuna violazione del Codice, anche in considerazione del fatto che la scuola aveva dichiarato di avere acquisito il consenso della madre della minore ad utilizzare per puro uso interno, le immagini della bambina raccolte durante manifestazioni scolastiche (Nota 30 gennaio 2009).
Il Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca aveva posto un quesito all’Autorità sulla pubblicazione dei risultati degli esami conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado. In particolare, era stato chiesto se le indicazioni, fornite con la nota del 20 giugno 2008 (prot. n. 7017) Dipartimento per l’istruzione del Ministero, sulla corretta attuazione dell’art. 21 dell’ordinanza ministeriale 10 marzo 2008, n. 30, fossero conformi alla normativa in materia di protezione dei dati personali. La disposizione in questione prevede che l’esito degli esami di Stato, conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e non statali, sia pubblicato, per tutti i candidati, nell’albo dell’istituto sede della commissione, con la sola indicazione della dizione “diplomato”, o “non diplomato”, indicando altresì l’eventuale attribuzione della lode. Nella medesima ordinanza è previsto che il riferimento dell’effettuazione delle prove differenziate, che vengono sostenute da allievi portatori di handicap, va indicato solo nell’attestazione e non anche nei tabelloni affissi all’albo. Il Dipartimento per l’istruzione del Ministero aveva temuto che tale disciplina potesse determinare una ingiustificata disparità di trattamento degli allievi disabili, non potendo questi, a seguito della prova differenziata, comparire nell’albo dell’istituto, nè ottenere la qualifica di “diplomato” o “non diplomato”. Alla luce di queste considerazioni il Dipartimento per l’istruzione del Ministero aveva disposto che, presso l’albo dell’istituto sede della commissione, venisse pubblicato l’elenco di tutti i candidati – compresi i portatori di handicap – con la sola indicazione “esito positivo” o “esito negativo”, facendo altresì menzione dell’eventuale attribuzione della lode. L’Autorità ha ritenuto che la citata soluzione applicativa dell’art. 21 riesca a valorizzare non solo la tutela degli interessi degli alunni disabili, ma anche le esigenze di trasparenza degli esiti finali degli esami di Stato, e pertanto, anche in considerazione dell’art. 96, comma 2 del Codice – che fa salva la disciplina in materia di pubblicazione dell’esito degli esami – non ha formulato alcuna osservazione in merito (Nota 31 marzo 2009). Nel periodo di riferimento l’Autorità ha collaborato con il Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca in merito allo schema di decreto in corso di predisposizione per la realizzazione dell’anagrafe nazionale degli studenti. Con tale strumento si intende favorire la realizzazione del diritto-dovere all’istruzione ed alla formazione, nonché vigilare sull’assolvimento dell’obbligo scolastico. A tal fine, le istituzioni scolastiche, anche non statali e non paritarie, dovranno comunicare all’anagrafe alcune informazioni relative ai percorsi scolastici, formativi ed in apprendistato, dei singoli studenti a partire dal primo anno della scuola primaria.
Per garantire l’interesse del minore al rispetto alla sua vita privata, il Garante ha fornito alcune indicazioni affinché il Ministero raccolga dati non eccedenti, proporzionali e pertinenti rispetto alle finalità amministrative che, nell’ambito delle proprie competenze, intende perseguire, anche nell’ottica di prevenire eventuali discriminazioni (art. 11 del Codice).
L’Autorità ha, inoltre, rammentato che per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari vanno rispettate le specifiche garanzie approntate dal Codice, richiamando in particolare il principio di indispensabilità (artt. 20 e 22 del Codice).
Il Garante ha, inoltre, rappresentato la necessità di salvaguardare il diritto all’oblio dei minori, prestando attenzione ai tempi di conservazione dei dati che possono rapidamente diventare obsoleti rispetto alle finalità iniziali della raccolta.
Omissis.