Gilda degli Insegnanti – 17/12/2011 – SCHEDA – Pensioni, le modifiche approvate dalle commissioni Bilancio e Finanze – Poche le novità introdotte per i lavoratori pubblici, confermato il quadro generale
Poche le novità per la scuola nel testo emendato dalle Commissioni Bilancio e Finanze, per le quali è previsto a breve da parte della Camera il voto finale sul provvedimento di conversione.
L´art. 24, comma 10, del decreto Monti prevede l´applicazione di una riduzione percentuale per ogni anno anticipato nell´accesso al pensionamento rispetto all´età di 62 anni.
Nel corso dell´esame in sede referente, è stato disposto che tale percentuale sia pari all´1%, con elevazione al 2% per ogni ulteriore anno di anticipo rispetto a 2 anni.
Il testo originario prevedeva l´applicazione di una riduzione percentuale pari al 2% sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente al 1° gennaio 2012, per ogni anno anticipato nell´accesso al pensionamento rispetto all´età di 62 anni.
In sostanza, la riduzione percentuale sarebbe pari all´1% in presenza di un accesso al pensionamento con 61 e 60 anni e salirebbe al 2% in presenza di un accesso al pensionamento pari e minore a 59 anni.
Per il resto rimane confermato il quadro generale già noto. L´emendamento che introduce una parziale gradualità nel superamento delle cosiddette quote (comma 15bis) riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti del settore privato.
Riproponiano in allegato il nostro quadro di sintesi delle nuove pensioni, integrato con gli emendamenti approvati.
- Le nuove pensioni. A cura del Centro studi Gilda_integrato_emend_approvati
- Decreto legge 201-11 art. 24 -stralcio testo emendato e scheda di lettura