Gilda degli Insegnanti – 23/02/2012 – Congedi parentali: primo mese al 100% anche fino all’ottavo anno – Il giudice del lavoro di Sassari conferma le tesi dalla Gilda sempre sostenute: nel rapporto di lavoro prevale il CCNL.
Questione discussa è se il diritto a fruire del primo mese al 100% spetti ai genitori solo qualora il congedo venga richiesto entro i primi tre anni di vita del figlio, oppure anche entro l´ottavo anno qualora tale congedo non sia stato parzialmente o totalmente sfruttato.
La Gilda degli insegnanti ha sempre sostenuto che la risposta sia rinvenibile nell´art. 12, comma 4 del CCNL sottoscritto il 29 novembre 2007, il quale, fonte primaria del nostro rapporto di lavoro, dispone che “nell´ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall´art. 32, comma 1, lettera a) del D.Lgs 151/2001 (per ogni bambino nato, nei primi suoi otto anni di vita, ndr) per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i prima trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell´anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute”.
In altri termini il CCNL/2007 stabilisce per il personale scolastico un trattamento più favorevole rispetto alla norma generale del D.L.vo 151/2001 e successive modifiche. Nel caso in cui il contratto di comparto dispone di un trattamento più favorevole va applicata detta norma anziché quella generale. I docenti che fruiscano del congedo parentale previsto nei primi 8 anni del bambino hanno pertanto diritto alla retribuzione intera per i primi 30 giorni, indipendentemente dal fatto che il congedo sia richiesto nei primi tre anni o nei successivi cinque anni di età del figlio.
La nostra tesi è stata di recente confermata dal Giudice del lavoro di Sassari con sentenza depositata in data 3 gennaio 2012 (n. 1424/11).
La fattispecie riguardava una docente a tempo indeterminato, madre di un bambino di 4 anni di età, che avendo usufruito dalla nascita del figlio di soli due giorni di congedo facoltativo, chiedeva al dirigente scolastico di fruire del restante periodo. La scuola accoglieva la domanda e collocava la docente in congedo parentale, ma con esclusione della retribuzione ed ogni altro emolumento per i 28 giorni di congedo parentale fruiti.
Lamentando l´ingiustizia del provvedimento del dirigente scolastico la docente proponeva ricorso dinanzi al giudice del lavoro. Costituitisi in giudizio, il Ministero, l´USR ed il dirigente scolastico sostenevano che l´art. 12 del CCNL doveva intendersi riferito all´ambito di applicazione dell´art. 34 del Dlgs 151/2001 – e cioè al trattamento economico del congedo parentale nei soli casi di congedo fruito da genitore di prole di età inferiore ai tre anni – e non a tutte le ipotesi di congedo parentale, non essendo consentita una lettura dell´art. 32 sganciata dal correlativo art. 34 del decreto legislativo citato.
Il giudice ha tuttavia ritenuto che nel caso in esame l´art. 12 del CCNL comparto scuola, nel regolare in modo speciale la materia, è chiarissimo e di univoca interpretazione. Esso fa esclusivo ed esplicito riferimento alle ipotesi di cui all´art. 32, comma 1 lettera a), vale a dire in tutte le ipotesi di congedo parentale fino agli otto anni di vita del bambino, dettando differenti modalità di retribuzione dei congedi rispetto alla normativa generale.
A conferma dell´assunto il giudice osserva inoltre che la circostanza che lo stesso art. 12, comma 5, del CCNL, regolando il trattamento economico dei permessi parentali in ragione della malattia del bambino, operi una distinzione tra prole di età inferiore ai 3 anni e prole di età compresa tra i tre e gli otto anni, lungi dal condurre all´interpretazione sostenuta dai resistenti, convince del fatto che, nelle ipotesi in cui le parti sociali hanno voluto esplicitare una simile distinzione, l´hanno prevista nel dettato normativo, cosa che non è accaduta con riferimento al primo mese di congedo parentale oggetto della causa.
Il giudice de quo ha pertanto deciso che “il CCNL comparto scuola, nel dettare una disciplina di miglior favore in relazione al trattamento economico dei congedi parentali in tutte le ipotesi in cui si configuri il relativo diritto … prevede che i primi trenta giorni di astensione dal lavoro siano retribuiti per intero nei primi otto anni di vita del bambino”….
Insomma: confermata in pieno la tesi da noi sostenuta. Cassata invece l´interpretazione dello stesso ministero che con la nota prot. n. 24109, emanata in data 20 dicembre 2007 su parere del MEF, intervenuto in seguito a rilievi mossi alle istituzioni scolastiche da alcune ragionerie provinciali, avrebbe, a suo dire, chiarito che la retribuzione intera spetterebbe solo se il primo mese di congedo parentale venga fruito entro il terzo anno di età del bambino.
Di tale atto ministeriale, unilaterale e limitativo rispetto ad un dato contrattuale, illegittimo in quanto mette in discussione l´autonomia contrattuale e negoziale delle parti in tema di rapporto di lavoro, la Gilda degli insegnanti ha a suo tempo immediatamente chiesto la revoca senza che il Ministero riconoscesse alla nostra istanza il giusto valore che questa ultima sentenza ha confermato.
Oggi come allora, dunque, la nostra interpretazione si mostra corretta e rappresenta un supporto inequivocabile nelle eventuali situazioni conflittuali che dovessero presentarsi.