Snadir.it – 22/11/2010 – Il TAR conferma il carattere “determinante” del voto degli Insegnanti di religione in sede di scrutinio finale ed il diritto degli stessi a partecipare all’attribuzione del credito scolastico.
Con la sentenza depositata in data 15 novembre (N. 33433/2010) il TAR del Lazio (Sezione Terza Bis) ha definito la questione sorta con il ricorso di diversi soggetti – presentato nel 2009 – mirante a mettere in discussione il diritto degli insegnanti di religione di esprimere la valutazione del profitto degli alunni che si sono avvalsi del loro insegnamento e di attribuire il credito scolastico.
In termini di diritto il ricorso era finalizzato “a censurare alcune norme del regolamento del d.p.r. n. 122/2009 nell’assunto che esse, contenendo disposizioni di favore per l’insegnamento della religione cattolica, introdurrebbero una discriminazione nei riguardi degli studenti che, come uno dei ricorrenti, non si sono avvalsi di detto insegnamento”.
Contro tale ricorso lo Snadir si è costituito ad opponendum per sostenere e tutelare le ragioni degli Insegnanti di religione.
Il TAR, nella citata sentenza, a proposito degli Insegnanti di religione, afferma che “Ancorché essi procedano alla valutazione dell’insegnamento della religione cattolica senza attribuzione di voto numerico (…..) non lasciano comunque di essere docenti al pari di quelli che compongono il consiglio di classe” e che “non si vede perché tali insegnanti, cui è attribuito lo status di docenti, non possano esprimere una valutazione su quegli elementi immanenti ad ogni funzione docente”.
Per quanto riguardo lo specifico aspetto dell’attribuzione del credito scolastico il TAR ritiene che “tale previsione risponde ad un’evidente esigenza di ragionevolezza, non essendo ipotizzabile che a un docente sia impedito di poter valutare il comportamento degli allievi quanto meno sotto il profilo dell’interesse, dell’impegno e dell’assiduità con cui essi seguono un insegnamento da loro scelto” e che “il docente di religione, nella sua qualità di componente il consiglio di classe, è invece chiamato, al pari degli altri docenti, a fornire un giudizio sugli ulteriori paramentri valutativi (…) in ordine ai criteri determinativi del credito scolastico”.
La decisione, con riguardo ad entrambi i profili di interesse dello SNADIR in relazione ai quali ci siamo opposti all’accoglimento del ricorso – come si legge nella sentenza – “svolgendo argomentate considerazioni”, appare assolutamente soddisfacente, atteso che il TAR ha confermato il carattere “determinante” del voto degli Insegnanti di religione cattolica, ai fini dell’ammissione alla classe successiva, in sede di scrutinio finale, ed il diritto degli stessi a partecipare all’attribuzione del credito scolastico.
La magistratura amministrativa, quindi, si è pronunciata ancora una volta a tutela degli Insegnanti di religione ma soprattutto a tutela di quegli alunni che liberamente hanno scelto di avvalersi dell’insegnamento della religione.
Infine, riteniamo condivisibile il richiamo ad assicurare al docente della materia alternativa la piena partecipazione nel consiglio di classe ai fini della determinazione del punteggio per il credito scolastico.
Orazio Ruscica