Sinergie di Scuola – 19/01/2021 – Comunicazione Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera aa) del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii il datore di lavoro ha l’obbligo di comunicare in via telematica all’Inail, e per il suo tramite, al Sinp di cui all’art. 8 del medesimo d.lgs., in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l’obbligo riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati.
Anche le Amministrazioni statali assicurate con la speciale forma della gestione per conto dello Stato sono soggette – a far data dal 12 ottobre 2018 – all’obbligo di comunicazione dei nominativi degli Rls, tramite il servizio telematico, seguendo quanto riportato nelle “Istruzioni operative” della circolare Inail n. 29 dell’11 luglio 2018, in relazione alle istituzioni scolastiche.
Le scuole statali di ogni ordine e grado procedono all’inoltro della comunicazione del nominativo del RLS tramite una nuova area funzionale SIDI, dedicata alle istituzioni scolastiche e agli uffici dell’Amministrazione centrale e periferica, che consente la compilazione e l’invio – in modalità telematica – dei nominativi delle figure in questione.
Tale servizio, in cooperazione applicativa MIUR/INAIL, costituisce l’unica modalità possibile per adempiere alla comunicazione del RLS.
In caso di problematiche tecniche, è possibile richiedere assistenza esclusivamente tramite i seguenti canali:
- Contact center Inail al numero 066001, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00, accessibile sia da rete fissa sia da rete mobile, secondo il piano tariffario del gestore telefonico di ciascun ente
- Servizio “Inail risponde”, disponibile nelle aree “Supporto” e “Recapiti e contatti” del portale www.inail.it.
Le comunicazioni del RLS trasmesse tramite canali alternativi non potranno essere acquisite dalle strutture Inail.