INPDAP – 03/11/2010 – Novità sul calcolo e il pagamento delle indennità di fine servizio
Com’è noto, quando si conclude un contratto di lavoro l’Inpdap paga all’iscritto una indennità di fine servizio. Si tratta dell’Indennità premio di servizio (IPS) per i dipendenti degli enti locali e del servizio sanitario nazionale; dell’Indennità di buonuscita per i dipendenti dello stato; e del trattamento di fine rapporto (TFR) per le categorie contrattualizzate iscritte all’Inpdap dopo il 31 dicembre 2000.
La legge 122 del 2010 ha introdotto importanti modifiche che riguardano il calcolo e il pagamento di queste indennità, modifiche che interessano tutti coloro che al 31 dicembre 2010 maturano il diritto all’indennità di fine servizio.
Più precisamente, l’indennità di buonuscita e l’Indennità premio di servizio saranno calcolate in due quote.
•La prima quota si calcola in base all’anzianità maturata fino al 31 dicembre 2010 secondo le vecchie disposizioni che variano in base alla prestazione, e cioè:
◦per la buonuscita tanti dodicesimi dell’80% dell’ultimo stipendio annuo e della tredicesima mensilità, per quanti sono gli anni utili, considerando anno intero la frazione di anno superiore a sei mesi (decreto del Presidente della Repubblica 1032 del 29 dicembre 1973 e successive integrazioni e modificazioni);
◦per l’Ips un quindicesimo dell’80% dello stipendio degli ultimi dodici mesi di servizio, per quanti sono gli anni utili, considerando anno intero la frazione di anno superiore a sei mesi (legge 152 del 2 aprile 1968).
•La seconda quota si calcola in base all’anzianità maturata dal 1° gennaio 2011 ed è determinata dall’accantonamento di una quota pari al 6,91% della retribuzione annua e dalle relative rivalutazioni, per ogni anno di servizio. Le frazioni dell’ultimo anno di servizio sono proporzionalmente ridotte in base alla retribuzione utile mensile, considerando come mese intero la frazione di mese uguale o superiore a 15 giorni.
Per anni utili si intendono i servizi resi con iscrizione all’Inpdap, quelli riscattati e quelli relativi ad anzianità di servizio convenzionali la cui copertura previdenziale è prevista da apposite disposizioni legislative.
Queste nuove modalità di calcolo modificano anche la valutazione dei periodi e servizi riscattati:
•i periodi e i servizi prestati prima del 1 gennaio 2011 vanno ad aumentare l’anzianità maturata (in termini di mesi e anni) riferita alla “prima quota”;
•i periodi e servizi prestati dopo il 31 dicembre 2010, invece, si trasformano in quote di retribuzione che vengono accantonate secondo le modalità previste per la “seconda quota”……. continua a leggere