La Tecnica della Scuola – 04/11/2014 – Scuola: no alla diffusione di dati sulla disabilità dei docenti nelle graduatorie on line
Lara La Gatta Lunedì, 03 Novembre 2014
In un recente intervento il Garante Privacy ha ribadito che è illecita la pubblicazione nelle graduatorie scolastiche di ogni informazione idonea a rivelare lo stato di salute o eventuali stati di invalidità/disabilità dei dipendenti
È illecito il trattamento di dati effettuato da un Ufficio scolastico regionale per aver diffuso in Internet informazioni sulla salute e altri dati non pertinenti riferiti a decine di insegnanti.
Lo stop alla pubblicazione è contenuto in un provvedimento del Garante per la Protezione dei dati personali del 25 settembre scorso, riguardante la diffusione on-line sul sito dell’U.s.r. per l’Emilia Romagna (ambito territoriale provinciale Bologna) di dati personali relativi alla condizione di disabilità di alcuni insegnanti, oltre ad altre informazioni, non tutte ritenute pertinenti, e agevolmente raggiungibili mediante i comuni motori di ricerca.
In particolare, sul sito web risultavano pubblicate on line le graduatorie dei docenti della scuola primaria con alcuni allegati tra i quali, appunto, gli elenchi dei “riservisti, gruppo 2: disabili art. 1, l. n. 68/99”, che riguardavano decine di docenti; tale elenco era inoltre corredato da una legenda che dava conto dell’eventuale fruizione da parte del personale dei benefici derivanti dall’art. 21, legge 5 febbraio 1992, n. 104 (con riguardo alla precedenza nell’assegnazione della sede per le persone con gravi invalidità) e dall’art. 61, legge n. 20 maggio 1982, n. 270 (che disciplina modalità di assegnazione della sede e titoli di preferenza per gli insegnanti non vedenti). Le graduatorie recavano in chiaro, oltre ai dati identificativi degli interessati, anche informazioni eccedenti e non pertinenti rispetto alla finalità della pubblicazione, quali il codice fiscale o il numero di figli a carico. Informazioni che, come già detto, erano facilmente reperibili tramite l’inserimento delle generalità nei più diffusi motori di ricerca generalisti.
A tale proposito il Garante ricorda che per dato personale si intende “qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale” e per diffusione dei dati personali si intende “il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione”.
La diffusione oggetto del provvedimento ha evidentemente causato una diffusione di dati sensibili in quanto idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati , in ragione dell’espresso riferimento alla disabilità degli interessati, nonché dell’espresso richiamo alla legge n. 68/1999, normativa concernente le “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e alla legge n. 104/1992 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”.
A questo deve aggiungersi che l’art. 22, comma 8, del Codice prevede che nel trattamento effettuato da soggetti pubblici i “dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi” e che, pertanto, è vietata la diffusione di dati da cui si possa desumere lo stato di malattia o l’esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alla condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici.
Sulla base di quanto sopra il Garante ha quindi ritenuto illecito il trattamento dei dati effettuato con le suddette modalità, vietando all’U.s.t. l’ulteriore diffusione in Internet dei dati personali idonei a rivelare lo stato di salute della segnalante e degli altri soggetti interessati oltreché degli altri dati eccedenti contenuti nell’elenco menzionato nel provvedimento, e prescrivendo di conformare per il futuro la pubblicazione di atti e documenti in Internet alle disposizioni contenute nel Codice in materia di protezione dei dati personali.