La Tecnica della Scuola – 06/11/2013 – Permessi retribuiti: cosa dice il contratto
di Lucio Ficara
05/11/2013
Il docente di ruolo avrebbe diritto fino a nove giorni di permessi retribuiti. Talora sulla questione è dovuto intervenire il giudice del lavoro.
Quanti giorni di permesso retribuito ha diritto il docente di ruolo? A questa domanda molti rispondono, dicendo che per norma contrattuale il docente a tempo indeterminato ha diritto, per motivi personali o familiari, a soli tre giorni di permesso retribuito. Guardando bene tra le righe del contratto collettivo questi tre giorni, potrebbero allungarsi fino a diventare nove. Infatti il comma 2 dell’art.15 del CCNL della scuola 2006-2009, riferito ai permessi retribuiti dei docenti con contratto a tempo indeterminato, dispone che tali insegnanti, hanno diritto, a domanda, nell’anno scolastico, ad usufruire di tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Inoltre nello stesso comma viene specificato che, per gli stessi motivi e con le stesse modalità, vengono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, dello stesso contratto scuola, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma. Questo significa che se un docente di ruolo ha già fruito dei tre giorni di permesso retribuito, potrebbe decidere, se ne dovesse avere necessità, di fruire anche dei 6 giorni di ferie con le stesse modalità dell’art.15, senza quindi dovere attendere la concessione del dirigente scolastico, che sarebbe subordinata alla possibilità di avere personale in servizio disponibile, senza oneri aggiuntivi di spesa, a sostituire il docente che fruisce delle ferie. Se il docente dovesse richiedere i 6 giorni di ferie con la modalità del comma 2 art.15 del CCNL scuola vigente, il dirigente scolastico non avrebbe la possibilità di non accogliere l’istanza, ma dovrebbe solamente prendere atto della correttezza formale della richiesta, che deve essere corredata di apposita documentazione anche autocertificata. Questa norma ha creato, nel corso di questi ultimi 5 anni, innumerevoli contenziosi, che hanno visto intervenire più volte i vari giudici del lavoro. Nella quasi totalità dei casi, dove il dirigente scolastico ha negato il diritto del permesso, disquisendo sulle motivazioni della richiesta, l’intervento del giudice del lavoro, ha dato ragione al docente, ritenendo il comportamento del dirigente scolastico, un comportamento antisindacale. L’ultima sentenza su tale tipo di contenzioso, viene dal giudice del lavoro di Sciacca, in provincia di Agrigento, che ha specificato il diritto, da parte dei docenti di ruolo, alla fruizione di questi 9 giorni di permessi retribuiti ai sensi del comma 2 art.15 succitato, ed ha anche ritenuto più che sufficienti le motivazioni addotte nello specifico dall’insegnante, condannando l’amministrazione al recupero delle somme decurtate e al pagamento delle spese in giudizio. La sentenza del tribunale di Sciacca, scaturita da un’azione legale patrocinata dalla Flc Cgil di Agrigento è un’ulteriore conferma, della chiarezza di questo tipo di diritto contrattuale, e vuole sottolineare ancora una volta, caso mai non fosse chiaro, che il dirigente scolastico ha solo il compito di accertarsi che la richiesta del dipendente sia formalmente corretta secondo quanto stabilito dal CCNL, e in alcun modo può entrare nel merito di quanto dichiarato con l’autocertificazione. Questa nota è maldigerita dai dirigenti scolastici, che ogni giorno si trovano a dovere fare i conti con molteplici assenze ed hanno difficoltà a garantire la dovuta sorveglianza. Tuttavia il permesso retribuito è un diritto e non è una concessione, si dovrebbe sensibilizzare i docenti a farne un uso parsimonioso e strettamente utile alle emergenze e non come qualche volta capita un abuso per tutte le evenienze.