La Tecnica della Scuola – 10/04/2014 – Il rientro a scuola dopo il 30 aprile del docente lungodegente
di Lucio Ficara
Le regole stanno scritte nell’articolo 37 del CCNL. A determinate condizioni (assenza del titolare, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a 150 giorni continuativi nell’anno scolastico, ridotto a novanta nel caso di insegnanti delle classi terminali) il docente supplente resta in servizio e il titolare viene impiegate in supplenze o altre attività didattiche.
Se dopo un periodo di lungodegenza o dopo una assenza di lungo periodo dovuta a ragioni non legate alla malattia, come ad esempio la conclusione di un periodo di dottorato di ricerca, un docente dovesse rientrare in servizio dopo il 30 aprile, non potrà riprendere servizio nelle proprie classi.
Infatti, per tutelare la continuità didattica ed in particolare modo quella riferita alle classi terminali, esiste una norma contrattuale che mantiene in servizio il docente supplente ed impegna il docente titolare nello svolgimento di supplenze dei docenti assenti, o anche in interventi didattici integrativi per un numero di ore pari a quello della propria cattedra.
Nello specifico, la norma contrattuale di riferimento è l’art.37 del CCNL 2006-2009. In tale articolo si indicano i casi in cui un docente, che rientra in servizio dopo il 30 aprile dopo una lunga assenza, non potrà fare ritorno nelle proprie classi.
L’articolo in questione chiarisce che, al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell’anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell’attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Per le medesime ragioni di continuità didattica il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali.
Una norma corretta che dà importanza e centralità alla continuità didattica, che se interrotta in un momento delicato dell’anno scolastico, come quella del mese di maggio dedicato alle ultime verifiche e alla conclusione dei programmi scolastici, potrebbe creare disagi evidenti agli studenti.
Quest’anno il periodo del 30 aprile è preceduto dalle festività pasquali che saranno calcolate nel computo dei 150 o 90 giorni di assenza del docente, per fare scattare l’applicazione della norma prevista dall’art.37, sempre che il rientro avvenga successivamente al 30 aprile.
Questa norma è particolarmente sentita e patita dal personale precario che supplisce docenti lungodegenti o comunque che si assentano per lunghi periodi. Infatti è utile sapere che per giochi di calcolo delle giornate di assenza del titolare, il carattere continuativo del periodo di assenza può essere interrotto, qualora il titolare rientri in servizio per periodi di qualsiasi durata, anche di un solo giorno, ivi inclusi periodi di festività scolastica non compresi nei provvedimenti che danno titolo all’assenza. A nostro modo di vedere nel prossimo contratto scuola, bisognerebbe tutelare maggiormente la continuità didattica, garantendo il servizio al docente precario di svolgere la sua attività didattica senza il timore di fare i conti dei 150 giorni ed aspettare con ansia di festeggiare la giornata del lavoro, che lo condurrà fino al giorno degli scrutini finali.