La Tecnica della Scuola – 10/10/2014 – La bocciatura la decide la scuola non il giudice
Pasquale Almirante Giovedì, 09 Ottobre 2014
La bocciatura decisa dal Consiglio di classe non può essere sindacata nel merito dal giudice purchè essa sia conforme al parametro normativo e ai criteri deliberati preventivamente dal collegio dei docenti. Lo ha affermato il Tar Lazio-Latina con la sentenza 750/2014
La vicenda, ripresa dal Sole 24 Ore, riguardava la bocciatura di un’alunna al termine del primo anno di un liceo classico. I genitori della studentessa avevano impugnato il verbale del Consiglio di classe che sanciva la non ammissione alla classe successiva della loro figlia per via dello scarso impegno ed interesse, nonché di evidenti e diffuse lacune che non avevano consentito il raggiungimento degli “obiettivi minimi nella quasi totalità delle discipline” e che non avrebbero garantito “un proficuo percorso per il successivo anno scolastico”.
Per i genitori della ragazza non erano stati tenuti adeguatamente in considerazione i risultati ottenuti dalla figlia al termine della scuola secondaria di primo grado e la frequentazione assidua e costante dei corsi di recupero in alcune materie. Il Consiglio di classe avrebbe dovuto eventualmente procedere ad una sospensione del giudizio sul profitto con indicazione delle materie da recuperare, e non invece disporre la bocciatura.
Il Tar laziale invece ha respinto il ricorso, scrive sempre Il Sole 24 Ore, perché per i giudici amministrativi i corsi di recupero frequentati dall’alunna non possono costituire l’unico elemento di valutazione in ordine al giudizio di ammissione alla classe successiva. Ed in ogni caso, afferma il Tar la sostituzione della valutazione effettuata dal Consiglio di classe andrebbe a sconfinare in valutazioni di merito che sono sottratte al giudice e rimesse all’apprezzamento esclusivo dell’Amministrazione.
Il giudice infatti può solo verificare la conformità della decisione del Consiglio di classe al parametro normativo ed ai criteri deliberati dal collegio, nonché controllare eventuali vizi di manifesta illogicità, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. E ciò in quanto, «i giudizi espressi dai docenti, di non promozione alla classe successiva, sono caratterizzati dalla discrezionalità tecnica, costituendo il livello di maturità e preparazione raggiunto dai singoli alunni espressione di una valutazione rimessa dalla legge al collegio dei docenti, il cui giudizio riflette le specifiche competenze da esso possedute».