La Tecnica della Scuola – 10/11/2014 – I permessi della legge 104/92 per i lavoratori disabili gravi
L.L.
Anche al dipendente della scuola in situazione di disabilità grave riconosciuta dall’apposita Commissione Medica Integrata spettano, alternativamente, riposi orari giornalieri di 1 ora o 2 ore a seconda dell’orario di lavoro e 3 giorni di permesso mensile, frazionabili anche in ore
Ai lavoratori dipendenti con disabilità grave riconosciuta ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 104/92 e ai lavoratori dipendenti che prestano assistenza ai loro familiari con disabilità grave, vengono concessi, in presenza di determinate condizioni, permessi e periodi di congedo straordinario retribuiti.
Per quanto riguarda i permessi retribuiti, essi spettano, per sé stessi, ai lavoratori dipendenti disabili in situazione di gravità, e a chi eventualmente li assiste:
- genitori, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità;
- coniuge della persona disabile in situazione di gravità;
- parenti o affini entro il 2° grado della persona disabile in situazione di gravità;
Il diritto può essere esteso ai parenti e agli affini di terzo grado soltanto qualora i genitori o il coniuge della persona disabile in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (L. 183/2010).
La medesima legge ha cancellato i requisiti di assistenza esclusiva e continuativa richiesti, in precedenza, nel caso il lavoratore non fosse convivente con la persona con disabilità (l’obbligo di convivenza era stato, invece, già superato dall’articolo 20, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53 a condizione che sussistesse la continuità e l’esclusività dell’assistenza).
Con riferimento al lavoratore dipendente disabile, anche se con rapporto di lavoro part-time, che si trovi ovviamente in situazione di disabilità grave ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge 104/92 riconosciuta dall’apposita Commissione Medica Integrata e non sia ricoverata a tempo pieno, i permessi retribuiti consistono in:
- riposi orari giornalieri di 1 ora o 2 ore a seconda dell’orario di lavoro (sotto le sei ore di lavoro giornaliero spetta una sola ora di permesso lavorativo);
- 3 giorni di permesso mensile, frazionabili anche in ore.
I due tipi di permesso non sono fra loro cumulabili e sono alternativi tra di loro, quindi o si usufruisce dei tre giorni di permesso oppure delle ore giornaliere.
In presenza dei requisiti richiesti, i permessi lavorativi si ottengono dopo aver presentato formale richiesta e aver ricevuto la relativa concessione.
Per il personale della scuola, la domanda va presentata al dirigente scolastico, che ha il compito di valutare la correttezza formale della domanda, di concordare con il richiedente l’articolazione della fruizione dei permessi e di emettere apposito provvedimento di concessione del permesso richiesto.